A pari passo con l'emergere di nuovi canali di comunicazione, il commercio ha sviluppato l'esigenza di poter stipulare contratti per vie "elettroniche" – ma il quadro legislativo svizzero riesce a tenere il passo?

Secondo il Codice delle obbligazioni svizzero (CO), un contratto deve rispettare una determinata forma di stipula laddove tale forma è richiesta per legge (ad es. la forma scritta per la cessione di crediti, la forma scritta qualificata per la fideiussione o l'atto pubblico per la compravendita di un terreno) o laddove è stata accordata contrattualmente.

Per quanto riguarda i contratti che necessitano della forma scritta il CO stabilisce il requisito che tali contratti devono essere firmati da tutte le parti contraenti. "Firmare", ai sensi del CO, significa l'apposizione delle firme personali "di proprio pugno".

Tuttavia, a determinate condizioni, sono ritenute vincolanti anche le firme riprodotte in maniera meccanica, ovvero le cosiddette "firme facsimili". Le firme facsimili, in parole povere, sono copie di firme originariamente apposte a mano e di seguito riprodotte su un documento, ad es. scansionando il documento stesso o "incollando" la firma in un file pdf. Secondo il CO, la firma facsimile è equivalente a quella apposta a mano se, in un'area specifica, il suo utilizzo è prassi comune. Un esempio applicativo sono gli strumenti finanziari emessi in gran numero (ad es. obbligazioni o azioni). Una "prassi comune", ai sensi del CO, si è inoltre consolidata per polizze assicurative, altrimenti il campo d'applicazione di questa disposizione è rimasto però alquanto ridotto.

Oltre alla firma facsimile, per adempiere il requisito della forma scritta ci si può avvalere della firma elettronica qualificata (FEQ). La FEQ è regolamentata dalla Legge federale sulla firma elettronica (FiEle) ed è basata su una tecnologia di crittografia che utilizza algoritmi matematici per trasformare un testo leggibile in un testo codificato. In termini semplici, detta tecnologia coordina un codice accessibile al pubblico (public key) con un codice privato (private key), per poter verificare e garantire l'autenticità e l'integrità di un documento firmato con FEQ.

L'utilizzo della FEQ richiede il coinvolgimento di un fornitore di servizi che controlla l'autenticità e l'integrità del documento ed emette un relativo certificato digitale. Inoltre, il service provider equipaggia il documento con una marca temporale qualificata che permette di verificare con certezza il momento in cui il documento è stato firmato – un vantaggio da un punto di vista legale, in quanto il momento in cui un contratto si è perfezionato può essere dimostrato con facilità. L'infrastruttura digitale messa a disposizione dal fornitore di servizi per questa finalità è denominata public key infrastructure.

Ogni service provider che intende offrire tali  servizi  deve  ottemperare ai  requisiti stabiliti dalla FiEle ed inoltre essere riconosciuto da un organismo accreditato per il riconoscimento e la vigilanza dei prestatori di servizi di certificazione. Attualmente, l'unico organismo accreditato è la KPMG, mentre i service provider sono in cinque, tra cui la Swisscom, l'UBS e l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione.

L'utilizzo della FEQ fino ad oggi non è molto diffuso, probabilmente perché le "complicazioni" e i costi comportati dall'approccio FEQ non corrispondono all'esigenza di poter contrattare liberamente e semplicemente per vie elettroniche.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, va evidenziato un dettaglio interessante: mentre nel mondo legale svizzero la trasmissione di documenti tramite telefax è ampiamente considerata adempiente al requisito della forma scritta, una scansione in pdf di un documento originale non lo è ancora. Considerando che lo scambio di documenti scansionati in formato pdf è ormai indispensabile nelle transazioni commerciali di oggigiorno, in futuro questa percezione dovrà modernizzarsi.

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