COSA SONO

L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile rappre-senta il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire la gestione efficiente dell'impresa.

  • il profilo organizzativo attiene alle direttive e procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia asse-gnato a profili aventi un appropriato livello di competen-za e poi effettivamente esercitato in modo estremamen-te consapevole, informato e professionale. Occorrerà quindi che tali direttive e procedure assicurino una defi-nizione chiara e precisa dei ruoli e delle responsabilità interne all'impresa, nonché specifici ed efficaci flussi in-formativi all'interno degli organi, tra gli organi e tra gli organi e le funzioni di controllo;
  • il profilo amministrativo attiene a quell'insieme di regole volte a garantire l'ordinato svolgimento delle singole fasi delle attività aziendali e, infine,
  • il profilo contabile attiene alla regolare tenuta della con-tabilità sociale e alle procedure e norme per la rilevazio-ne dei fatti di gestione.

CHI È TENUTO

Il Nuovo Codice della Crisi, riscrivendo l'art. 2086 c.c., ha esteso a tutti gli imprenditori collettivi l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa da impiegare an-che (ma non solo) al fine della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Il concetto di adeguatezza della struttura organizzativa era stato introdotto dal T.U.F. nell'ambito dei doveri di vigilanza del collegio sindacale di società quotate.

Successivamente, la riforma del diritto societario del 2003 ne aveva ampliato l'ambito di applicazione anche a tutte le s.p.a., riferendosi, anche nella terminologia adottata, specifi-camente all'assetto organizzativo, amministrativo e contabi-le.

Il Nuovo Codice della Crisi completa quindi un percorso che, attraverso l'evoluzione della legislazione in materia di socie-tà azionarie, passando per la normativa sulla responsabilità degli enti amministrativi (D.Lgs. 231/2001) e le discipline di settore (bancario e assicurativo e delle società a partecipa-zione pubblica), ha infine riconosciuto come principio di ca-rattere generale di corretta gestione quello dell'adeguatezza degli assetti organizzativi.

E, infatti, il nuovo art. 2086 c.c. si applica, senza distinzioni, a qualunque imprenditore che operi in forma societaria o col-lettiva: rientrano quindi nel novero delle realtà coinvolte per-sino le più semplici, tra cui quelle non commerciali, le piccole imprese e le agricole, finanche gli enti del terzo settore.

Non solo, il Nuovo Codice della Crisi interviene anche con riferimento all'imprenditore individuale, al quale viene chiesta l'adozione di misure idonee a rilevare tempestiva-mente lo stato di crisi, nonché l'assunzione di quelle iniziati-ve che si rendano necessarie per farvi fronte. 20 FEBBRAIO 2020

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Alla luce delle novità introdotte, è dunque indispensabile che tutte le società provvedano ad adeguare l'organizzazio-ne della propria impresa, affinché sia assicurata anche la tempestiva rilevazione della crisi. In particolare, sono in pri-mis gli amministratori a doversi attivare per istituire o inte-grare gli assetti organizzativi, curandone (se delegati) e valu-tandone (se deleganti) l'adeguatezza su base continuativa alla luce sia dell'operatività aziendale che del contesto in cui la stessa impresa opera, nonché per monitorare la continui-tà aziendale adoperandosi per il superamento della crisi. Ne deriva una responsabilità diretta degli amministratori per l'omessa o inadeguata istituzione di tali assetti.

I sindaci e revisori sono invece tenuti a effettuare una verifi-ca di "secondo grado" sull'attività dell'organo amministrativo di valutazione dell'adeguatezza dell'assetto e di manteni-mento dell'equilibrio economico-finanziario (e non quindi sugli atti di gestione da questo posti in essere), nonché a segnalare internamente all'organo amministrativo l'emersio-ne di fondati indizi della crisi ed esternamente all'OCRI in caso di inerzia o inefficienza degli amministratori nell'af-frontare la crisi medesima. La tempestiva e rapida segnala-zione da parte degli organi di controllo societari, ai sensi di quanto previsto dal Nuovo Codice della Crisi, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale con gli amministratori.

COSA FARE

Poiché la norma richiede che l'assetto organizzativo da adottare sia adeguato alle dimensioni dell'impresa e alla natura dell'attività svolta, la sua conformazione dovrà necessariamente essere costruita e valutata caso per caso. Si rende dunque necessario che tale assetto venga riflesso e delineato in una procedura o regolamento interno creato e adottato ad hoc sulla base delle concrete specificità della singola impresa.

Occorrerà quindi definire:

  • i processi aziendali, intesi come l'insieme delle attività poste in essere con ordine logico e una sequenza tempo-rale ben definita per il raggiungimento di un obiettivo specifico;
  • le procedure aziendali intese come regole da seguire per lo svolgimento, durante i processi, di determinate attivi-tà;
  • le procedure che garantiscono la corretta registrazione delle informazioni aziendali all'interno del sistema infor-mativo;
  • le mansioni aziendali e le responsabilità;
  • l'esistenza e l'adeguatezza della reportistica predisposta per i vari livelli di responsabilità;
  • i ruoli ricoperti dalle risorse interne;
  • le modalità con cui viene selezionato il personale a cui attribuire un ruolo specifico;
  • l'esistenza di misure che consentano l'assunzione di per-sonale in possesso dei requisiti professionali e delle competenze necessarie allo svolgimento della propria funzione;
  • il monitoraggio del sistema aziendale di Information Technology.

Con specifico riferimento alla finalità degli assetti alla rile-vazione tempestiva della crisi, occorrerà che vengano pre-visti:

  • la predisposizione del piano di tesoreria, indispensabile al fine di monitorare la sostenibilità dei debiti in chiave prospettica, vale a dire per l'intero arco temporale del piano;
  • un sistema di aggiornamento tempestivo della contabi-lità;
  • la predisposizione di budget e documenti previsionali;
  • la predisposizione di sistemi di monitoraggio patrimo-niale, economico e finanziario idonei a verificare la sus-sistenza delle condizioni che consentano la prosecuzio-ne.

CONSIGLI OPERATIVI

In conseguenza delle modifiche introdotte dal Nuovo Codi-ce della Crisi, la gestione dell'impresa viene arricchita di nuovi obblighi organizzativi (che non possono e non devo-no rimanere sul piano della mera previsione formale) e di segnalazione, dovendo l'imprenditore non soltanto costitui-re concretamente una struttura di gestione e organizzativa coerente con le dimensioni e con il tipo di attività che svol-ge, ma anche adeguata a monitorarne lo svolgimento.

Non è dunque più ragionevole pensare che l'attività im-prenditoriale di qualunque dimensione essa sia possa esse-re gestita senza la struttura organizzativa adeguata richie-sta dalla legge. È necessario un radicale cambio di mentali-tà, una evoluzione da una gestione di tipo tradizionale, attuata prevalentemente secondo le esigenze del momen-to, a una gestione di tipo programmato mediante adeguati sistemi di pianificazione e di controllo interno, anche nella prospettiva di individuare rapidamente e denunciare le situazioni di crisi. Non si intravede, in futuro, un modo di fare impresa diverso da quello, ordinato, programmato e strutturato richiesto dal legislatore perché, come innanzi annunciato, le imprese che non vi si atterranno sono desti-nate a essere rapidamente individuate attraverso i sistemi di controllo esterno introdotti dal Codice della Crisi.

Tutti gli operatori sono quindi chiamati ad adeguarsi senza indugio alla nuova normativa, preferibilmente adottando regolamenti interni, non solo a causa delle gravi responsa-bilità collegate, ma soprattutto al fine di godere dei bene-fici che inevitabilmente conseguiranno a una organizzazio-ne ordinata e programmata.

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