DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14: Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19

Novità in materia di trattamento di dati personali

Cosa è stato previsto?

L'art. 14 del D.L. 14/2020 ha introdotto alcune semplificazioni per il trattamento di dati personali "che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19", da parte dei soggetti pubblici operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, degli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, e delle strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Le semplificazioni riguardano, in particolare:

  • l'informativa ex art. 13 GDPR, che potrà essere omessa o fornita con modalità semplificate, "previa comunicazione orale agli interessati della limitazione";
  • le autorizzazioni al trattamento dei dati personali, che potranno essere fornite ai c.d. soggetti designati (ex incaricati del trattamento: art. 2 -quaterdecies Codice Privacy) con "modalità semplificate, anche oralmente".

Restano ferme:

  • la necessità che il trattamento avvenga nei limiti di cui all'art. 9, par. 1, lettere g), h) ed i) del GDPR, che consente – rispettivamente - il trattamento di dati sanitari per "motivi di interesse pubblico rilevante", per "finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali" e per "motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica" sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, nonché nei limiti di cui all'art. 2-sexies del Codice Privacy;
  • la necessità che il trattamento avvenga nel rispetto dei principi generali dell'art. 5 GDPR (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza; responsabilizzazione).

È espressamente previsto che, al termine dell'emergenza sanitaria, vengano adottate misure "idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali".

E per i privati?

Il secondo comma dell'art. 14 del D.L. 14/2020 ammette la "comunicazione" di dati personali ai soggetti privati e ai soggetti pubblici diversi da quelli indicati, e la "diffusione" di dati diversi da quelli ex artt. 9 e 10 GDPR (che riguardano, rispettivamente, le categorie particolari di dati personali, inclusi quelli sanitari, e i dati personali relativi a condanne penali e reati), nei limiti in cui "risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto".

Cosa significa?

È prevista la possibilità che:

  • dati personali (compresi i dati sanitari) vengano comunicati a soggetti privati e ad altri soggetti pubblici;
  • dati personali (esclusi i dati sanitari) vengano diffusi in modo generalizzato;

nei limiti in cui "risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto".

Dalla lettura del testo della norma sembra che sia stata semplicemente riconosciuta una facoltà, ai soggetti pubblici deputati alla gestione dell'emergenza sanitaria, di comunicare a privati, o di diffondere, dati personali al fine di contribuire alla prevenzione del contagio: non anche, quindi, una facoltà ai privati (tipicamente, datori di lavoro) di raccogliere direttamente dati sullo stato di salute di dipendenti, visitatori o clienti.

Il D.L. 14/2020 sembra, quindi, porsi in continuità con la posizione espressa dal Garante con la propria comunicazione del 2 marzo 2020.

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