Sono entrate in vigore oggi le nuove disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 Marzo 2020 ( disponibile qui) recante nuove ed ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il nuovo Decreto, oltre a prevedere la sospensione di diverse attività commerciali in tutta Italia fino al 25 Marzo 2020, pone in capo alle aziende non direttamente coinvolte dalla sospensione una serie complessa di raccomandazioni igienico-sanitarie, anche di non immediata esecuzione pratica.

Attività sospese

Dopo l'introduzione dei limiti di circolazione dei cittadini (e dunque anche dei lavoratori) il nuovo Decreto ha disposto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di "prima necessità", sia negli esercizi commerciali di vicinato, sia nella media e grande distribuzione e nei centri commerciali. Interessante è notare che il Decreto delega ad un Allegato 1 l'elenco delle attività di "prima necessità" in cui si individua una netta propensione, oltre che per il settore alimentare, anche per il settore delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni (e ciò con l'evidente scopo di agevolare le modalità di interconnessione da remoto, a parte in primis dallo smart-working) nonché ovviamente per il settore igienico-sanitario (le farmacie e parafarmacie sono direttamente escluse dalla chiusura per espressa deroga del Decreto).

Nel dettaglio, sono sospese fino al 25 Marzo 2020:

  1. le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell'allegato 1 del Decreto), nonché per le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Nelle attività non sospese, deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  2. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento sia per quella di trasporto;
  3. le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del Decreto.

Restano infine garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Raccomandazioni alle imprese e gestione dei dipendenti

Al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, ma al tempo stesso di garantire la continuità produttiva pur con gli stringenti limiti in vigore, il Decreto d'emergenza contiene una serie di importanti disposizioni che possono comportare ulteriori limitazioni all'attività economica-produttiva delle imprese. In particolare, la norma raccomanda ai datori di lavoro di:

  1. attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile (smart-working) per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. incentivare le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, eventualmente con adozione di strumenti di protezione individuale;
  5. incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
  6. limitare gli spostamenti dei dipendenti all'interno dei siti e con contingentamento dell'accesso agli spazi comuni (ad esempio le mense, esclude dai limiti sulla ristorazione).

Al fine di tutelare i singoli dipendenti il Decreto raccomanda inoltre di favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacati (norma di difficile attuazione pratica, dal momento che tali intese dovrebbero avvenire non a livello aziendale ma tra soggetti sovraordinati -organizzazioni datoriali e sindacali- il che appare quanto meno complicato, tenuto conto delle limitazioni alla circolazione e la brevissima durata dell'efficacia del Decreto, sino al 25 Marzo 2020).

Infine, il Decreto raccomanda una volta di più -e pur essendo già previsto dalle norme precedenti- il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile (c.d. smart-working), quasi a voler ribadire ancora una volta la non differibilità di tale soluzione, laddove tecnicamente possibile in base alle esigenze aziendali.

È fondamentale sottolineare che il nuovo Decreto sembra essere finalizzato, in senso generale, a fornire una importante precisazione sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro: infatti, con particolare riferimento ai casi in cui l'attività lavorativa del dipendente sia indispensabile ai fini della produzione in quanto l'azienda non ne può fare a meno neppure per un breve periodo, il datore di lavoro potrà richiedere al dipendente di recarsi sul luogo di lavoro, ma in questo caso il nuovo Decreto aggiunge una serie di raccomandazioni igienico-sanitarie che il datore di lavoro dovrà rispettare al fine di garantire la tutela della salute del dipendente.

In tal senso, in virtù del nuovo Decreto sarà quanto mai opportuno attivarsi (laddove non ancora fatto) sotto il profilo del rispetto delle norme, sia codicistiche (Art. 2087 Cod. Civ.) sia speciali (Decreto n. 81/2008 e successive modificazioni) al fine di aggiornare immediatamente il Documento di Valutazione dei Rischi («DVR») e, d'intesa con il Medico Competente e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione («RSPP»), attuare un protocollo sanitario di sicurezza anti-contagio.

Inoltre, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, dovranno essere adottati ulteriori dispositivi di protezione individualeDPI»).

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