Entrata in vigore il 1 aprile la Legge Gelli n. 24/2017: nuove regole in tema di responsabilità sanitaria

Il 1 aprile 2017 è entrata in vigore la Legge n. 24/2017 ("Legge Gelli") recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Tale legge di riforma mira a porre un freno all'aggravamento della responsabilità dei professionisti del mondo sanitario e allo stesso tempo cerca di intervenire sui costi pubblici della cd. medicina difensiva - secondo le più recenti stime tali costi si aggirerebbero attorno ai 10 miliardi di euro all'anno - senza tuttavia perdere di vista le esigenze di tutela del paziente.

Di particolare evidenza l'introduzione di una nuova fattispecie di reato per morte o lesioni personali colpose in ambito sanitario, accompagnata da una chiara esimente che esclude la responsabilità penale del medico quando l'evento si sia verificato per imperizia e il medico abbia agito nel rispetto di linee guida debitamente pubblicate, o, in mancanza di queste, delle buone pratiche clinico-assistenziali, purché adeguate alle specificità del caso concreto.

Sul fronte della responsabilità civile, invece, il medico dipendente di strutture sanitarie pubbliche, private o in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, d'ora in poi risponderà solamente a titolo di responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere probatorio in capo al paziente e applicazione del regime prescrizionale quinquennale. Rimane invece contrattuale la responsabilità gravante sui medici liberi professionisti che abbiano concluso direttamente un contratto di cure con il paziente, nonché quella riconducibile alle strutture sanitarie; a queste ultime, peraltro, si attribuisce la possibilità di esperire, a ben definite condizioni, un'azione di rivalsa nei confronti del singolo medico operante che abbia agito con dolo o colpa grave.

Il giudice, nella determinazione del quantum risarcitorio in sede civile, dovrà tenere conto della condotta tenuta dal medico e del rispetto delle linee guida o delle buone pratiche di cui sopra. Allo stesso tempo è necessario sottolineare come il danno conseguente all'attività delle strutture sanitarie e dei medici non dovrà essere risarcito sulla base delle tabelle di matrice giurisprudenziale del Tribunale di Milano, ma sulla base delle tabelle normative previste per il risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale, recanti poste risarcitorie più contenute.

Sul piano processuale, totalmente nuova è la previsione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis, quale strumento conciliativo alternativo alla mediazione obbligatoria. Tutte le parti, imprese assicurative comprese, dovranno partecipare a tale procedimento, pena il pagamento di tutte le spese di lite e di consulenza tecnica preventiva, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che di una non meglio definita "pena pecuniaria". Si noti come, nel caso in cui il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, il successivo giudizio dovrà tenersi secondo le forme del procedimento sommario di cognizione.

Si considerino, inoltre, gli importanti obblighi assicurativi gravanti su strutture sanitarie, medici liberi professionisti e medici dipendenti, seppur diversamente calibrati in relazione ai soggetti: tali obblighi potranno tuttavia dirsi effettivi solo nel momento in cui verranno definiti a livello nazionale i requisiti uniformi dei contratti assicurativi, da determinarsi con decreto ministeriale entro agosto 2017. Di nuova introduzione: (i) l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore della struttura sanitaria e del medico libero professionista, accompagnata dalla previsione di (ii) un regime di inopponibilità delle eccezioni contrattuali, e (iii) l'istituzione di un Fondo di Garanzia.

Rimane possibile per le strutture rinunciare alla copertura assicurativa e decidere di intraprendere la strada della cd. autoassicurazione: la struttura però, in tali casi, dovrà iscrivere in bilancio fondi sufficienti a coprire l'intero costo dei sinistri, adottando il meccanismo delle riserve tecniche.

Le strutture sanitarie devono rendere tempestivamente fruibile la documentazione clinica richiesta dai soggetti interessati (entro 7 giorni dalla richiesta e con integrazioni entro 30 giorni), pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi ai risarcimenti liquidati negli ultimi 5 anni, nonché stilare una relazione annuale consuntiva circa gli eventi avversi registrati, che dovrà essere inviata al "Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente" da istituirsi in ogni Regione, il quale a sua volta trasmetterà i dati ad un costituendo "Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità".

Questi i punti nevralgici della riforma, che tende a ricostruire gli assetti del rapporto tra assicurazione e responsabilità al fine di una migliore allocazione del rischio sanitario e dei relativi costi, in una nuova prospettiva orientata al risk management, ma con oneri soprattutto a carico delle strutture sanitarie di notevole impatto.

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