Il 6 agosto 2019, l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni ("AFC") ha pubblicato sul Foglio federale una richiesta di informazioni pervenuta dalle autorità fiscali italiane nel dicembre 2018 e concernente un numero imprecisato di contribuenti italiani, che tra il 2015 e il 2016 sarebbero stati clienti di UBS Switzerland AG. Gli interessati hanno la facoltà di nominare un rappresentante in Svizzera e di ricorrere contro la successiva decisione dell'AFC di concedere o negare l'assistenza. Il 3 settembre 2019, l'AFC ha comunicato di aver emesso una decisione finale nei confronti dei soggetti che non hanno proceduto alla nomina di un proprio rappresentante in Svizzera.

Lo scambio di informazioni fiscali su richiesta

Nell'ambito della lotta all'evasione e alla frode fiscale internazionali (condotta dalla Svizzera nell'ultimo decennio), la Confederazione ha approvato la Legge sull'assistenza amministrativa fiscale ("LAAF") e ha rinegoziato numerose convenzioni contro le doppie imposizioni ("CDI") per concedere lo scambio di informazioni fiscali sia spontaneo sia su richiesta. Una domanda di informazioni può essere individuale o raggruppata (se concerne rispettivamente uno o più contribuenti). L'assistenza amministrativa è concessa se i dati richiesti sono "verosimilmente rilevanti" per l'applicazione delle imposte dello Stato richiedente e soprattutto se la domanda non appaia finalizzata a una ricerca generalizzata di informazioni (cd. "divieto di fishing expedition") o sia priva della necessaria specificità.

La richiesta di informazioni da parte delle autorità italiane

La domanda delle autorità italiane all'AFC si fonda sul Protocollo di modifica alla CDI tra Svizzera e Italia concluso nel 2015. Oltre al citato criterio della "verosimile rilevanza", esso ha stabilito altri requisiti necessari per l'ammissibilità della richiesta e ha espressamente incluso le domande relative a una pluralità di contribuenti. Nel 2017 le autorità fiscali italiane e svizzere hanno concluso un accordo amministrativo che regola le modalità operative delle domande di gruppo, precisando che queste possono riguardare il periodo compreso tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016 e concernere "soggetti recalcitranti", ossia contribuenti residenti in Italia che, tra l'altro, non abbiano fornito agli istituti bancari elvetici la prova della loro compliance fiscale o dell'adesione alle procedure di voluntary disclosure italiane. Dalla comunicazione del 6 agosto 2019 emerge una sostanziale coincidenza tra la richiesta di scambio dell'autorità italiana e l'accordo del 2017, in particolare riguardo all'identificazione dei "soggetti recalcitranti" e dei conti esclusi dallo scambio. Non possono, invece, trarsi elementi di valutazione circa il rispetto degli altri requisiti previsti (es. l'indicazione dei criteri selettivi e dei concreti elementi di sospetto di evasione fiscale), né soprattutto può valutarsi la "verosimile rilevanza" delle informazioni richieste.

Conseguenze

La notizia della domanda raggruppata italiana è giunta a pochi giorni dalla sentenza del Tribunale federale 2C_653/2018 del 26 luglio 2019, che ha sancito la legittimità della richiesta di informazioni avanzata nel 2016 alla Svizzera dalla Francia. Benché ad oggi non ne siano state ancora pubblicate le motivazioni, la sentenza avrà sicura influenza sull'iter della procedura italiana. Rispetto all'accordo con la Francia, infatti, la Svizzera ha previsto espressamente con l'Italia le domande su più contribuenti, che peraltro sono già ammissibili in base al diritto interno elvetico. Ancorché al momento non si conosca l'esito delle decisioni finali già emesse (secondo il comunicato del 3 settembre 2019), con ogni probabilità l'AFC darà riscontro positivo alla richiesta delle autorità italiane.

Indipendentemente dall'esito delle procedure giudiziarie che ne potrebbero scaturire, la vicenda ha impatto sulla piazza finanziaria svizzera, dal momento che la richiesta in commento prelude, verosimilmente, ad altre di contenuto analogo ma relative alla clientela di diversi istituti bancari. Considerato l'atteggiamento collaborativo delle autorità federali e l'attenzione prestata ormai da anni dagli intermediari finanziari elvetici alla compliance fiscale della propria clientela, è evidente che i "soggetti recalcitranti" hanno ormai i giorni contati.

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