L'art. 50 del Decreto Legge n. 69/2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (cd. "Decreto Fare"), è intervenuto nuovamente in materia di responsabilità fiscale dell'appaltatore e del committente, abrogando parzialmente la disciplina recentemente introdotta dall'art. 13-ter del Decreto Legge n. 83/2012 (il cd. "Decreto Sviluppo").

Il Decreto Sviluppo, com'è noto, aveva introdotto la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il mancato versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto da parte del subappaltatore (per quanto riguarda l'appaltatore) e dell'appaltatore/ subappaltatore (per quanto riguarda il committente).

L'eventuale pagamento del corrispettivo dovuto in presenza di eventuali irregolarità in tal senso comportava, a carico dell'appaltatore, la responsabilità solidale con il subappaltatore nei limiti del corrispettivo dovuto e, a carico del committente, una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000.

Onde evitare tali conseguenze, il committente e il subappaltatore dovevano acquisire, prima del pagamento, alternativamente (i) la documentazione attestante il corretto adempimento di tali obblighi, (ii) l'asseverazione di un professionista qualificato ovvero, a seguito dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E/2012, (iii) una dichiarazione sostitutiva dell'appaltatore/ subappaltatore.

Ebbene, l'art. 50 del Decreto Fare ha notevolmente ridotto la portata della responsabilità a carico dell'appaltatore e del committente in tema di appalti privati, che ora permane esclusivamente per il mancato versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e non più dell'IVA.

La nuova formulazione della norma, dunque, continua ad imporre al committente e all'appaltatore di accertare il regolare adempimento dell'appaltatore e del subappaltatore all'obbligo di versamento delle ritenute
, con le medesime modalità introdotte dal Decreto Sviluppo; tale controllo, invece, non è più richiesto in relazione al versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione al rapporto di appalto, semplificando così le incombenze a carico di committenti ed appaltatori.

Si ricorda che, nonostante le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2013 siano immediatamente operative, prima di considerare definitivo il testo dell'art. 50 sarà necessario attendere la conversione del decreto legge – nei 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 21 giugno 2013 – ed i possibili interventi di modifica.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.