Pochissime persone conoscono il sistema d'Informazione Schengen.

Eppure al giorno d'oggi è indispensabile, se non necessario, conoscere il SIS, poiché l'assenza di iscrizioni in esso contenute a carico di ognuno di noi, permette di circolare liberamente all'interno dell'area Shengen.

Ma cosa è il SIS e come nasce?

Nel corso degli anni '80 si è aperto un dibattito sul significato di libera circolazione delle persone. Per alcuni Stati membri, il concetto di libera circolazione doveva applicarsi esclusivamente ai cittadini europei, il che imponeva di mantenere i controlli alle frontiere per distinguere i cittadini europei da quelli dei paesi terzi. Altri Stati membri auspicavano invece una libera circolazione per tutti, con la conseguente abolizione di detti controlli alle frontiere. Vista l'impossibilità di giungere a un accordo, 5 Stati hanno deciso nel 1985 di creare fra di essi un territorio senza frontiere, il cosiddetto «spazio Schengen», dal nome della città lussemburghese nella quale sono stati firmati i primi accordi. Gli accordi sono stati firmati dall'Italia il 27 novembre 1990.

Dopo il primo accordo tra i cinque paesi fondatori, è stata elaborata una nuova convenzione che ha permesso di abolire i controlli interni tra gli Stati firmatari e di creare una frontiera esterna unica, lungo la quale i controlli all'ingresso nello spazio Schengen vengono effettuati secondo procedure identiche, onde consentire la libera circolazione delle persone all'interno dei paesi firmatari senza turbare l'ordine pubblico.

Per conciliare libertà e sicurezza, la libera circolazione è stata affiancata dalle cosiddette "misure compensative" volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento fra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie al fine di preservare la sicurezza interna degli Stati membri e segnatamente per lottare in maniera efficace contro la criminalità organizzata. È in questo contesto che è stato sviluppato il Sistema d'informazione Schengen (SIS). Il SIS è una base di dati sofisticata che consente alle competenti autorità degli Stati Schengen di scambiare dati relativi all'identità di determinate categorie di persone e di beni. Gli Stati membri alimentano il SIS attraverso reti nazionali (N-SIS) collegate a un sistema centrale (C-SIS) integrato da una rete chiamata SIRENE (informazioni complementari richieste all'ingresso nazionale. Questa rete è l'interfaccia "umano" del SIS.

Grazie all'utilizzo di tale sistema di cooperazione sovranazionale, oggi, tutti gli Stati del territorio Shengen riescono a controllare l'ingresso, all'interno del loro territorio, di persone più o meno pericolose, evitando, in tal modo, se del caso, l'ingresso stesso.

Questo è quello che è accaduto ad un cittadino colombiano, residente in Inghilterra, coniugato con una cittadina italiana, vittima inconsapevole di questo sistema informatizzato.

La storia.

Fermato mentre si trovava a Genova, dalla Polizia e portato in Questura il sig. X (così lo chiameremo per dovere di segretezza professionale) veniva espulso dal territorio italiano in quanto in possesso di visto di ingresso scaduto.

In seguito, provava a venire in l'Italia ma, al suo arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino, veniva respinto alla frontiera, con imposizione di rientrare immediatamente in Inghilterra.

Quale motivo del respingimento veniva indicato quello di essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione in territorio italiano.

Infine, nel tentativo di partire per la Spagna per motivi di lavoro, il sig. X veniva bloccato all'aeroporto di Londra. Rivoltosi al Consolato Spagnolo a Londra, lo stesso otteneva un certificato con esplicate le ragioni per le quali è avvenuto il blocco, ovvero: "segnalazione al SIS".

A seguito di questa comunicazione, il sig. X decideva di rivolgersi allo studio legale Giambrone & Law, trovandosi ormai nella impossibilità di viaggiare e/o spostarsi nell'area del territorio Schengen.

Il caso è stato risolto con successo e la cancellazione dal SIS è stata ottenuta.

Ma come è potuto accadere tutto questo?

Non vi sono dubbi che la misura restrittiva adottata nei confronti del sig. X è stata assolutamente illegittima, perché violativa dei diritti comunitari.

Ed infatti, così come è stato stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 31.01.2006 n. C-503/03, grande sez.: "la segnalazione nel Sistema Informativo Schengen di un cittadino di paese terzo per motivi di pubblica sicurezza non legittima il rifiuto all'ingresso senza effettiva verifica delle condizioni di pericolosità effettive ed attuali".

Con questa sentenza la Corte di Giustizia, richiamando la Direttiva 64/221, ha stabilito che provvedimenti, come quello della segnalazione al SIS, devono essere adottati esclusivamente avendo riguardo al comportamento personale dell'individuo al quale essi sono applicati. Occorre, quindi, che lo stesso straniero, rappresenti una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale.

Le condizioni di iscrizione di uno straniero nel SIS sono state definite più precisamente dalla dichiarazione del comitato esecutivo istituito dalla CAAS del 18.04.1996, ai sensi di quest'ultima: "In previsione dell'art. 96 della CAAS, i beneficiari del diritto comunitario non devono in linea di massima essere iscritti nell'elenco comune delle persone non ammissibili". "Laddove si accerti che una persona iscritta nell'elenco comune delle persone non ammissibili risulta essere beneficiaria del diritto comunitario, l'iscrizione può essere mantenuta soltanto se compatibile con il diritto comunitario. In caso contrario, lo Stato Membro che ha proceduto alla iscrizione della persona in questione, adotta tutti i provvedimenti necessari per annullarla".

La Corte di Giustizia ha, così, concluso che: "il rifiuto all'ingresso nel territorio e il rilascio di un visto ad un cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino di Stato Membro, per il solo motivo che tale persona è oggetto di segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione, costituisce palese violazione della direttiva 64/221".

Ed ancora, la Corte di Giustizia, sottolinea che, secondo costante giurisprudenza, l'accesso al territorio di uno Stato membro può essere rifiutato ad un cittadino dell'Unione o ad un suo familiare solo qualora l'interessato rappresenti una minaccia "effettiva ed abbastanza grave" per uno degli interessi fondamentali della collettività.

Da quanto scritto è evidente che spesso la segnalazione al SIS da parte di uno Stato dell'area Shengen sia frutto più di un abuso inconsapevole del sistema, che collegato a legittime e/o giustificate esigenze di tutela sovranazionale.

Lo scenario che si apre, dunque, agli operatori del diritto, consente di rivendicare con forza nella aule di giustizia il diritto a chiedere ed ottenere la indicazione dei motivi ostativi all'ingresso del cittadino del Paese terzo tutte le volte che si controverta su tale materia nel rispetto delle libertà fondamentali e del diritto alla difesa,tutelato dalla nostra Costituzione. Se del caso adendo anche la Corte di Giustizia Europea.

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