In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, forniamo qui di seguito una breve panoramica delle novità introdotte dal disegno di legge (2233-B) denominato "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" e anche noto come "Jobs Act autonomi". Viene con esso disciplinato in maniera organica il lavoro agile o smart working, già presente nel nostro sistema ma senza una disciplina comune. Il disegno di legge intende, inoltre, fornire maggiori tutele contrattuali e previdenziali ai lavoratori autonomi e alcune agevolazioni fiscali come la deducibilità totale delle spese di viaggio e di quelle per aggiornamento e la formazione.

Il lavoro agile

Viene disciplinato per la prima volta in Italia il lavoro agile (anche conosciuto come "smart working"), che è una modalità di lavoro, non un nuovo tipo contrattuale, applicabile anche ai rapporti di lavoro già in corso, e da pattuirsi espressamente tra datore di lavoro e lavoratore.
Tre sono le sue caratteristiche fondamentali: 

  • la prestazione lavorativa viene resa in parte all'interno ed in parte all'esterno dei locali aziendali;
  • i tempi della prestazione sono flessibili, sebbene non possano superare i normali limiti dell'orario di lavoro; 
  • la prestazione può (ma non deve) essere svolta tramite l'uso di strumenti tecnologici.

Per la sua attuazione, è necessario un accordo scritto (ai fini della regolarità amministrativa e della prova) sia a contratto di lavoro in corso che in fase di sua costituzione, che contenga le seguenti informazioni:

  • modalità di esecuzione della prestazione all'esterno dei locali e tipologia di strumenti utilizzabili dal lavoratore;
  • tempi di riposo e misure necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore;
  • forme di esercizio del potere direttivo, nonché elenco di condotte rilevanti ai fini disciplinari connesse all'esecuzione della prestazione esterna.

L'accordo in oggetto può essere stipulato per un periodo di tempo determinato o indeterminato, e in questo caso ciascuna parte potrà comunque recedere in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni, salvo ipotesi di giustificato motivo.

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, sono previste obbligazioni a carico di entrambe le parti:

  • il datore di lavoro deve garantire la sicurezza del dipendente consegnandogli un'informativa (almeno annuale) in cui vengono individuati i rischi connessi allo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali;
  • il lavoratore deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore.

Infine, con riferimento alla tutela per infortuni e malattie professionali, essa viene estesa ai seguenti rischi:

  • quelli connessi alla prestazione lavorativa svolta all'esterno;
  • quelli relativi al percorso di andata/ritorno dall'abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione, che deve essere connesso alla prestazione lavorativa o necessitato da (ragionevoli) esigenze di conciliazione vita-lavoro.

Il lavoro autonomo

E' stato per la prima volta introdotto un complesso di norme volte a disciplinare specifici aspetti riguardanti i lavoratori autonomi.

Viene rafforzata la tutela del lavoratore nei confronti del committente, attraverso le seguenti previsioni:

  • inefficacia delle clausole con cui le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni;
  • estensione al lavoratore autonomo delle disposizioni contro i ritardi nel pagamento dei compensi;
  • inefficacia delle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e di quelle che permettono allo stesso di recedere senza congruo preavviso;
  • diritto del lavoratore allo sfruttamento economico delle invenzioni realizzate durante l'esecuzione del contratto (cd. "invenzioni aziendali"), mentre le invenzioni frutto di attività creativa specificamente pattuita e compensata (cd. "invenzioni di servizio") restano al committente.

E' stata, inoltre, estesa la tutela previdenziale a favore del lavoratore autonomo, attraverso l'introduzione delle seguenti aperture:

  • riconoscimento dell'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'Inps, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa;
  • fruizione per chi è iscritto alla gestione separata del congedo parentale fino ad un massimo complessivo di 6 mesi tra entrambi i genitori, entro i primi 3 anni di vita del bambino;
  • possibilità per il lavoratore che presta la sua attività in via continuativa per il committente di chiedere la sospensione della collaborazione durante gravidanza, malattia e infortunio, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente;
  • possibilità per la lavoratrice autonoma di farsi sostituire durante la maternità da un collega di fiducia, in possesso dei requisiti professionali richiesti e previo consenso del committente.

Infine, sono previste le seguenti disposizioni in ambito fiscale:

  • le spese per aggiornamento professionale attraverso la partecipazione a convegni, congressi e simili, l'iscrizione a master sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro annui;
  • le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro;
  • è eliminato qualsiasi limite per la deducibilità delle spese per prestazioni di somministrazione e alberghiere addebitate analiticamente al committente che oltre a non rientrare nella riduzione al 75% non partecipano al calcolo dell'ulteriore limite del 2% dell'ammontare dei compensi percepiti, restando quindi detraibili al 100% e senza limiti di importo.

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