La Legge n. 205/2017 (art. 1 commi 89 a 92) ha introdotto un credito d'imposta per le piccole e medie imprese che dal 1° gennaio 2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multi-laterali di negoziazione di uno Stato membro UE o dello Spazio economico europeo.

BENEFICIARI

L'incentivo è riconosciuto solo nel caso di perfezionamento della procedura di ammissione alla quotazione.

Per quanto riguarda la nozione di PMI, occorre fare riferi-mento alla raccomandazione del 6 maggio 2003/361/CE.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione è pari al 50% dei costi di consulenza soste-nuti sino al 31 dicembre 2020 in relazione al processo di quotazione e in ogni caso fino a un importo massimo di 500.000 Euro.

SPESE AGEVOLABILI

I costi di consulenza ammissibili sono quelli sostenuti per il processo di quotazione, per tali intendendosi le consulenze specialistiche necessarie per valutare la fattibilità della stes-sa e per sostenere la società nel corso di tutto il processo.

Quest'ultime corrispondono ai costi di consulenza prestati da professionisti esterni alla PMI.

Essi non sono continuativi o periodici e esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari

quali la consulenza fiscale, legale o la pubblicità (a sensi dell'art. 18 del regolamento UE n. 651/2014).

MODALITA' DI UTILIZZO

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compen-sazione mediante il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n.241/97), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

La norma specifica che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile IRAP.

ATTUAZIONE

Il compito di definire le modalità e i criteri per l'attuazione dell'agevolazione è demandato a un decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.

Il credito d'imposta è comunque concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento UE n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

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