"We've been Banksy'd!" L'opera d'arte tra autodistruzione e diritto.

Ha suscitato scalpore e curiosità la notizia dell'autodistruzione - tramite "shredding": la cornice, a quanto risulta, conteneva un meccanismo di triturazione a distanza, e non è ancora chiaro se l'artista fosse presente tra il pubblico...-, dell'opera "Girl With Balloon" di Banksy, appena dopo esser stata "battuta" dal banditore di Sotheby's. La notizia è interessante sotto il profilo artistico, promozionale, culturale: Banksy, come noto, ha scelto di rimanere anonimo e di veicolare un messaggio "politico" di contrasto alla globalizzazione con la sua arte. Suscita però anche interessanti quesiti su un piano giuridico. Analizziamone alcuni, tarati sul diritto italiano.

1. Il contratto di vendita e il passaggio del rischio

Quando si acquista un bene da Christie's, Sotheby's e altre case d'asta il contratto di vendita è concluso tra l'acquirente (bidder) e il proprietario. La casa d'asta fissa i termini e condizioni di vendita: tuttavia, agisce esclusivamente quale intermediario tra le due parti e riceve come corrispettivo una percentuale (intorno al 20%) sul prezzo di acquisto "battuto".

Di norma, i beni sono venduti "con riserva della proprietà": l'acquirente quindi acquista la proprietà con il pagamento del prezzo per intero, ma assume i rischi dal momento della consegna del bene (art. 1523 del Codice Civile). Questa è un'eccezione rispetto alla regola generale per cui il trasferimento dei diritti avviene contestualmente alla stipula del contratto: per cui, ad esempio, diventiamo proprietari di una casa al momento dell'atto notarile, non al momento della consegna delle chiavi per prenderne possesso (come accade, ad esempio, in Germania).

Questo principio, applicato alla vendita con riserva di proprietà, "anticipa" il rischio per il compratore ad un momento precedente la consegna del bene: in altre parole, se il bene viene danneggiato o distrutto tra il momento dell'aggiudicazione e quello della consegna, il compratore è comunque tenuto a pagarne il prezzo (se il bene non è stato distrutto o danneggiato per colpa della casa d'asta o del venditore). Quindi? Il "povero" compratore di "Girl With Balloon" è destinato a pagare 1,2 milioni di Euro per niente? No, in quanto la distruzione dell'opera, stando alle notizie sinora diffuse, è frutto di un'iniziativa (dolosa) dell'artista, e quindi per definizione non siamo in presenza di una "causa non imputabile all'alienante". Per questo, sembra difficile che possano essere attribuite responsabilità a Sotheby's, anche se la casa d'asta è depositaria dell'opera fino a che si trova nella sua disponibilità ed è tenuta ad agire con una diligenza qualificata (per cui: Sotheby's era tenuta a verificare l'interno della cornice dell'opera, prima di metterla in vendita?).

2. Il contratto di vendita e l'aliud pro alio

Quando il bene oggetto di una vendita presenta difetti tali da renderlo inutilizzabile o del tutto inidoneo alla sua funzione si parla tecnicamente di "aliud pro alio" (ossia consegna di una cosa al posto di un'altra). È questo il caso, ad esempio, della vendita di un quadro d'autore falso, o di un quadro di un autore diverso da quello indicato nel contratto. In caso di "aliud pro alio", il compratore può risolvere il contratto (e chiedere i danni, se presenti) o, in alternativa, richiedere l'adempimento esatto del contratto. È evidente che, nel caso Banksy, non sarebbe possibile per il compratore richiedere l'esatto adempimento; tuttavia, a quanto sembra l'opera "distrutta" potrebbe addirittura avere un valore superiore rispetto alla sua versione originale, visto l'impatto mediatico della notizia e l'attualità dell'artista. Paradossalmente, ci si potrebbe chiedere se Sotheby's abbia facoltà di trattenere l'opera distrutta, eventualmente accollandosi il pagamento dei danni al compratore, per procedere ad una nuova vendita all'asta ad un prezzo maggiore. Questo, anche in considerazione dell'anonimato in cui vive l'artista (e la conseguente difficoltà di individuare il soggetto responsabile dei danni sofferti). Infine, e con una provocazione: siamo sicuri che l'opera "distrutta", che rischia di essere persino più quotata dell'originale, sia così distante dalla funzione economico-sociale dell'opera originale?

3. Il contratto di vendita e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Un'ultima considerazione: se Banksy avesse "distrutto" un'opera classificabile come "bene culturale" in base al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004), avrebbe dovuto rispondere di una sanzione penale almeno per "uso illecito" (art. 170), ossia l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda fino a Euro 38.000 circa.

Una provocazione molto rischiosa!

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