Dal 1. gennaio 2013 sono in vigore le nuove disposizioni federali sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori. Tali disposizioni, integrate nella LIFD e nella LAID, hanno perfezionato le disposizioni in materia di imposizione del reddito

1. Cenni storici e status quo alla fine del 2012

Ai sensi degli articoli 17 capoverso 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta (di seguito LIFD) e 7 capoverso 1 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID), sono imponibili tutti i proventi da attivita dipendente retti sia dal diritto privato che dal diritto pubblico, compresi i relativi proventi accessori (indennita, provvigioni, assegni, gratificazioni e, piu in generale, qualsiasi prestazione valutabile in denaro ottenuta a seguito dell'attivita dipendente). Le azioni e le opzioni concesse ai collaboratori da parte di un datore di lavoro rientrano in tale accezione, se costituiscono un vantaggio valutabile in denaro.

Le imprese (soprattutto le aziende di una certa importanza e quelle che operano a livello internazionale) hanno cominciato a distribuire le proprie azioni ai collaboratori ad un prezzo di favore o, in taluni casi, a titolo gratuito, gia da svariati decenni. La concessione di azioni e/o opzioni a prezzi vantaggiosi aveva ed ha lo scopo di motivare i propri dipendenti a fornire prestazioni piu elevate, rispettivamente ad attrarre nuovi collaboratori e a fidelizzarli il piu a lungo possibile all'azienda. La concessione di azioni liberamente negoziabili permette sicuramente alle aziende di risultare molto attrattive sul mercato del lavoro; tuttavia, al fine di evitare rapide e frequenti fluttuazioni di personale, la maggior parte di queste ha optato per la distribuzione di azioni bloccate per un determinato periodo, cosi da poter vincolare il piu a lungo possibile i propri dipendenti.

L'implementazione dei complicati piani di partecipazione dei collaboratori (anche detti "Stock Option Plans o SOP" o "Restricted Stock Unit Plans o RSU"), la grande varieta degli stessi, unitamente all'istituzione di tutta una serie di vincoli alla liberta di disporre delle stesse partecipazioni, hanno posto in essere la problematica relativa alla difficolta di interpretazione di tali piani, rispettivamente quella in merito al momento determinante per l'imposizione dei vantaggi valutabili in denaro che scaturiscono dagli stessi.

Infatti, dal punto di vista delle imposte sul reddito, il trattamento fiscale dei piani di partecipazione pone tre questioni essenziali: innanzitutto, si tratta di qualificare il cosiddetto "vantaggio" scaturente dal piano, in seconda battuta, deve essere identificato il momento della realizzazione (e, dunque, dell'imposizione), ed infine deve essere stabilita la base imponibile.

Secondo l'egida dell'articolo 17 capoverso 1 LIFD, il salariato che riceve azioni e/o opzioni gratuite o ad un prezzo di favore realizza un vantaggio valutabile in denaro (salario in natura) la cui causa risiede nell'esistenza di un rapporto di lavoro (cosiddetta "causa laboris"). Trattandosi di un salario in natura, e conformemente ai principi generali del diritto fiscale, il reddito si considera realizzato nel momento in cui il collaboratore ne puo effettivamente disporre; ossia dal momento in cui il bene o la prestazione entra in suo possesso, rispettivamente dal momento in cui acquisisce il diritto relativo all'ottenimento della prestazione. La base imponibile e determinata al momento della realizzazione del reddito; la prestazione valutabile in denaro ottenuta dal dipendente e stabilita – generalmente – al valore venale.

A tutte queste problematiche l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) ha risposto per la prima volta con la Circolare n. 12 del novembre del 1973. Questa definiva tre tipi di azioni dei collaboratori (libere, bloccate e destinate alla previdenza professionale) e ne stabiliva l'imposizione (ad eccezione delle partecipazioni destinate alla previdenza professionale) al momento del trapasso di proprieta, ossia al momento dell'acquisto delle stesse. In quel periodo, le opzioni dei collaboratori erano ancora sconosciute in Svizzera. Solo negli anni ottanta alcune imprese attive a livello internazionale, ispirate dai modelli di piani di partecipazione statunitensi, iniziarono ad assegnare le opzioni ai propri dipendenti. Le circolari successive emanate dall'AFC (n. 5 del 17 maggio 1990 e la n. 5 del 30 aprile 1997) hanno apportato alcune modifiche alla definizione di azioni vincolate ed alla prassi impositiva delle stesse. Inoltre, in queste circolari venne disciplinata per la prima volta la pratica impositiva delle opzioni dei collaboratori. Suddivise in "negoziabili" e "non negoziabili", nel 1990 le opzioni erano imposte al momento dell'assegnazione se "negoziabili", mentre erano imposte al momento dell'esercizio se "non negoziabili". Successivamente, sulla scorta di una decisione del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo che stabiliva come, per quanto concerneva le imposte cantonali, la realizzazione del reddito risultante dalle opzioni fosse indipendente dalla loro negoziabilita, con la Circolare n. 5 del 30 aprile 1997 anche I'AFC modifico la prassi, abolendo la distinzione tra opzioni "negoziabili" e "non negoziabili", e sostituendola con quelle di "opzioni valutabili" e "opzioni non valutabili".

Da quel momento, le opzioni cosiddette "valutabili" sono imposte al momento dell'assegnazione, mentre quelle cosiddette "non valutabili", sono imposte al momento dell'esercizio. Per quanto riguarda le azioni, la pratica vigente sino alla fine del 2012 ne prevedeva l'imposizione al momento dell'acquisto, con uno sconto del valore venale delle stesse pari al 6% – per un massimo di dieci anni – per ogni anno di attesa (detto anche "vesting").

2. Le novità legislative

In materia d'imposizione dei vantaggi valutabili in denaro derivanti da partecipazioni dei collaboratori, gli articoli 17 capoverso 1 LIFD e 7 capoverso 1 LAID non hanno dato risultati del tutto soddisfacenti. Le disposizioni entrate in vigore nel 2013 mirano, di conseguenza, a ristabilire la certezza del diritto, creando delle basi legali chiare sulle quali possa fondarsi una prassi univoca in tutti i Cantoni e fornendo una risposta uniforme alle problematiche emerse in questa materia1, soprattutto in riferimento alla definizione del momento impositivo e – conformemente a quanto previsto dal Commentario sul Modello OCSE di Convenzione fiscale (di seguito M-OCSE) – al calcolo dell'imposta dovuta in fattispecie e contesti internazionali2.

I nuovi articoli 17a, 17d LIFD e 7a, 7d LAID (e, specularmente, anche gli articoli 16a, 16d della Legge tributaria cantonale, di seguito LT) definiscono, anche se non in maniera esaustiva, le diverse tipologie di partecipazioni dei collaboratori.

2.1. Le partecipazioni vere e proprie (articolo 17a capoverso 1 LIFD, articolo 16a capoverso 1 LT)

Rientrano in questa categoria le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di societa cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua societa madre o un'altra societa del gruppo distribuisce ai propri collaboratori (denominati di seguito congiuntamente le "Azioni"), cosi come le opzioni per l'acquisto delle Azioni (di seguito Opzioni). Il termine "partecipazioni di altro genere" di cui al precedente paragrafo permette di precisare che la lista enunciata al capoverso 1 non e esaustiva e puo, di conseguenza, inglobare degli altri titoli, come ad esempio titoli utilizzati in piani di partecipazione esteri.

Con l'accezione "partecipazioni vere e proprie" si e inteso esprimere il concetto per cui i piani di partecipazione devono consentire la concessione di diritti di partecipazione quali i diritti di voto, il diritto alla percezione di dividendi, rispettivamente i diritti di opzione. Le Opzioni dei collaboratori sono intese "vere e proprie" quando, dopo l'esercizio delle stesse, consentono al dipendente di acquisire Azioni3.

2.2. Le partecipazioni improprie (articolo 17a capoverso 2 LIFD, articolo 16a capoverso 2 LT)

Sono considerate partecipazioni improprie le aspettative di meri indennizzi in contanti. Le partecipazioni improprie, invece, non si prefiggono l'acquisto di partecipazioni del datore di lavoro, ne direttamente mediante Azioni, ne indirettamente mediante le Opzioni. Le partecipazioni improprie si riferiscono generalmente alle modalita di calcolo di premi futuri, sulla base dell'aumento del corso delle Azioni o della rendita di un eventuale dividendo. Sono considerate partecipazioni improprie anche le cosiddette "share awards" (queste sono definite come promessa, da parte dell'impresa, alla distribuzione di Azioni nel caso in cui il rapporto di lavoro duri almeno per un determinato periodo)4.

2.3. Il momento dell'imposizione

Per quanto riguarda la categoria delle Azioni, le nuove norme confermano l'imponibilita cosi come avveniva in passato: sia le azioni liberamente disponibili che quelle bloccate continueranno ad essere imposte al momento dell'acquisto. Il valore venale delle azioni sottoposte ad un periodo di vesting continuera a fruire dello sconto annuale pari al 6%, con un limite temporale massimo di dieci anni sia per l'imposta federale diretta, sia per le imposte cantonali.

Il vantaggio valutabile in denaro derivante dalle opzioni quotate in borsa liberamente disponibili o esercitabili, sara ancora imposto al momento dell'assegnazione o dell'acquisto (e, dato che esiste un corso di borsa, il loro valore sara immediatamente certo); per contro, le opzioni non quotate e quelle bloccate saranno in futuro tassate solo al momento dell'esercizio e non piu al momento dell'assegnazione.

Questo cambiamento reca un duplice vantaggio: per le aziende e le autorita fiscali, quello di non dover piu valutare le opzioni in base a complicate formule di matematica finanziaria; per il contribuente, quello di non essere piu tenuto a pagare un'imposta su un vantaggio valutabile in denaro che, nei casi di successiva fluttuazione del corso dell'opzione, poteva restare solo ipotetico e non essere mai effettivamente realizzato. Ai fini della valutazione di tali opzioni e conformemente ad un principio fiscale generalmente riconosciuto, la norma prevede come la prestazione imponibile corrisponda al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo di acquisto (articolo 17b capoverso 1 in fine LIFD, articolo 14a capoverso 1 LAID, articolo 16b capoverso 1 LT).

2.4. L'obbligo di attestazione

Contestualmente ai nuovi articoli di cui sopra, e stato introdotto uno speciale obbligo di attestazione, sancito dai nuovi articoli 129 capoverso 1 lettera d LIFD e 45 lettera e LAID e dalla nuova Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (OparC) per i datori di lavoro che accordano partecipazioni ai propri dipendenti.

Il datore di lavoro deve rilasciare un'attestazione sia per ogni periodo fiscale nel quale ha assegnato partecipazioni ai propri dipendenti, sia per ogni periodo fiscale nel quale il collaboratore ha realizzato un vantaggio valutabile in denaro rilevante ai fini delle imposte sul reddito. Quest'obbligo vige anche quando il piano di partecipazione e gestito da una societa estera del gruppo oppure da un terzo. Uno dei principali scopi della nuova attestazione e quello di presentare, in maniera matematicamente condivisibile, le basi di calcolo delle prestazioni valutabili in denaro documentate nel certificato di salario.

3. Il contesto internazionale e l'imposizione alla fonte

L'introduzione degli articoli 17d LIFD e 16d LT ha posto le basi del diritto, per la Svizzera, di imporre proporzionalmente il vantaggio valutabile in denaro scaturente da partecipazioni realizzate anche solo parzialmente in Svizzera5.

Infatti, nel lasso temporale che intercorre tra assegnazione ed esercizio, i titolari di opzioni di collaboratori non quotate in borsa o bloccate possono aver risieduto o aver esercitato un'attivita lucrativa anche al di fuori della Svizzera. Se il beneficiario della prestazione valutabile in denaro ha risieduto in Svizzera per una parte di tale periodo, la Svizzera tassera una quota proporzionalmente alla durata dell'attivita lavorativa qui svolta. Se, al momento dell'esercizio, il beneficiario risiede all'estero, la societa svizzera ha l'obbligo di trattenere e riversare l'imposta alla fonte relativa alla quota proporzionale di competenza elvetica (cosi come previsto anche nelle Raccomandazioni dell'OCSE).

Per l'imposta federale diretta l'aliquota e fissata all'11.5%, mentre per quanto riguarda le imposte cantonali, saranno i Cantoni a stabilire le aliquote in base alla propria autonomia tariffaria (articoli 97a LIFD e 35 capoverso 1 lettera i LAID). Cosi facendo, la Svizzera rinuncia definitivamente alla prassi della piena imposizione, rispettivamente nessuna imposizione, vigente sino alla fine del 2012.

Footnotes

1 Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori, del 17 novembre 2004, n. 04.074, in: Foglio federale 2005 495, pagina 519, http:// www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2005/495. pdf 18.05.2015 (citato: Messaggio).

2 Vedi anche Raccomandazione n. 12.14 M-OCSE che suggerisce come i redditi relativi ad opzioni dei collaboratori debbano essere imposti "en proportion du nombre de jours lesquels l'emploi a été exercé dans ce Pays par rapport au nombre total des jours durant lesquels les services d'emploi auxquels se rapport l'option d'achat d'actions ont été fournis".

3 Cfr. Messaggio, pagina 515.

4 Ibidem, pagina 515.

5 Ibidem, pagina 517.

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