Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore in Svizzera la RFFA che se da un lato abolisce i regimi tributari cantonali privilegiati, dall'altro introduce una serie di nuove misure volte a rafforzare la competitività della sua piazza finanziaria, pur nel rispetto degli attuali standard internazionali sulla concorrenza fiscale dannosa. Tra di esse vi è l'istituto della deduzione per autofinanziamento, la quale consente di dedurre un interesse figurativo su una porzione di capitale proprio definita "capitale proprio di garanzia" ai fini dell'imposta cantonale. Il presente contributo illustra il funzionamento della citata misura, le condizioni di applicazione e il calcolo della deduzione.

I. Introduzione

Facendo seguito al Messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 20181, l'Assemblea federale in data 28 settembre 2018 ha approvato la Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)2. Il Popolo svizzero, che già il 12 febbraio 2017 aveva respinto la Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese)3, ha accolto la RFFA con votazione del 19 maggio 2019 con il 66,4% dei voti4. Con un comunicato del 14 giugno 2019, il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni5.

Come noto, la RFFA ha abolito i regimi fiscali cantonali speciali previsti dall'art. 28 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), ritenuti non più compatibili con gli standard internazionali, e ha introdotto misure tributarie concernenti le imprese e il finanziamento dell'AVS, in modo da adeguare la normativa fiscale elvetica alle richieste sovranazionali, preservando al contempo l'attrattività della sua piazza imprenditoriale6.

Il presente contributo si occupa in particolare della deduzione per autofinanziamento, prevista all'art. 25abis LAID. Si tratta di una misura applicabile unicamente a livello cantonale (non è, quindi, applicabile all'imposta federale diretta), peraltro facoltativa. Essa è volta a garantire la parità di trattamento tra capitale proprio e capitale di terzi dal punto di vista fiscale, in quanto, pur rimanendo inalterata la deducibilità degli interessi corrisposti sul capitale di terzi, permette di portare in diminuzione dall'utile imponibile gli interessi figurativi su una porzione del capitale proprio dell'impresa, definito come "capitale proprio di garanzia". In questo senso la misura è stata concepita al fine di incentivare l'autofinanziamento, auspicabile a livello macroeconomico, e accrescere in Svizzera l'attività di tesoreria infragruppo7, fungendo così da misura sostitutiva per le società holding, miste o ausiliarie, non più consentite, che hanno generato "passive income".

Conformemente a quanto prescritto dal cpv. 6 dell'art. 25abis LAID, il Consiglio federale ha emanato le necessarie disposizioni di esecuzione in data 13 novembre 2019, definendo con l'Ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche (RS 642.142.2; di seguito "Ordinanza"), anch'essa in vigore dal 1° gennaio 2020, i parametri per il calcolo del capitale proprio di garanzia da prendere in considerazione ai fini della deduzione dell'interesse, fissando l'ammontare dei tassi di copertura. Essa contiene anche spiegazioni sulla suddivisione del capitale proprio di garanzia in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine e altri attivi, sulla determinazione dell'aliquota dell'interesse figurativo applicabile e sul calcolo dell'ammontare della deduzione dell'interesse.

Footnotes

1 FF 2018 2079.

2 RU 2019 239.

3 FF 2016 4381.

4 FF 2019 4163.

5 Dipartimento federale delle finanze (DFF), La RFFA entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, Comunicato stampa, Berna, 14 giugno 2020, in: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-75417.html (consultato il 14.10.2020).

6 Per una panoramica sulle altre misure si veda Pietro Sansonetti/Ksenia Iliyash, Limitation des allégements fiscaux dans le cadre de la RFFA, in: EF n. 11/2019, pp. 850-852.

7 In questo senso si veda Andreas Staubli/Remo Küttel, Notional Interest Deduction (II), in: ST n. 6-7/14, p. 573, i quali al contempo evidenziano come diverse altre legislazioni tributarie di altri Stati europei conoscono istituti analoghi.

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