A seguito del parere del Consiglio di Stato che ha posto fine alla querelle interpretativa relativa alla vigenza dell’Art. 62, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) è definitivamente chiamata ad applicare le sanzioni che tale normativa speciale detta, con importanti conseguenze per tutti gli operatori della filiera agroalimentare.

L'Antitrust, a fine giugno, ha infatti avviato un'istruttoria tesa a verificare se le società Coop Italia e Centrale Adriatica, appartenenti al gruppo Coop, leader sul mercato della GDO in Italia, hanno posto in essere una violazione dell’Art. 62 del D.L. 1/2012, c.d. Decreto liberalizzazioni che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agro-alimentari.

Come noto, a seguito del recepimento in Italia della normativa di matrice europea relativa ai ritardi sui pagamenti nella transazioni commerciali, erano emerse due diverse posizioni interpretative tra ill Ministero dello sviluppo economico ('MSE') e il Ministero delle politiche agricole ('MPA'). Secondo il MSE, l’Art. 62 sarebbe stato abrogato dalla successiva disciplina generale di derivazione europea, mentre, secondo il MPA l’Art. 62, in quanto legge anteriore di carattere speciale, avrebbe dovuto prevalere su questa e sarebbe quindi ancora in vigore.

Con parere del 19 febbraio 2015, il Consiglio di Stato, aderendo alla pozione del MPA, ha sancito la piena vigenza dell'Art. 62, in quanto norma di carattere speciale rispetto alla disciplina generale applicabile nei ritardi sui pagamenti.

La prima istruttoria avviata dall’Antitrust risale al dicembre 2014, quando l’Autorità ha contestato ad Eurospin Italia di aver imposto alle proprie controparti condizioni non eque, consistenti, nello specifico, nell’obbligo di versamento di due contributi economici semestrali ingiustificatamente gravosi, in quanto non rispondenti ad alcun servizio prestato in loro favore. L’Antitrust ha ritenuto che la posizione di primato del gruppo Eurospin sul mercato della GDO (canale discount) comporti per la holding Eurospin Italia la possibilità di esercitare una forte pressione commerciale nei confronti dei produttori agricoli e alimentari, parti deboli del rapporto, in sede di negoziazione, conclusione ed esecuzione dei contratti di fornitura.

Lo scorso 24 giugno, inoltre, su segnalazione di un fornitore di prodotti ortofrutticoli, l’Antitrust ha avviato la nuova istruttoria nei confronti del gruppo Coop, a cui contesta l'abuso della propria posizione di forza commerciale. Secondo tale Authority, in particolare, i due operatori del gruppo avrebbero imposto ai propri fornitori, parte debole del contratto, una serie di sconti e contributi economici eccessivamente onerosi: questi non risulterebbero proporzionati al rapporto in atto tra le parti e inciderebbero pesantemente sul prezzo di listino concordato.

L'Art. 62 comincia quindi, dopo una lunga pausa, a trovare applicazione e gli operatori del settore dovranno adeguare, se non hanno già provveduto, la relativa contrattualistica alla 'rinata' normativa.

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