Il 3 aprile 2019 il Senato ha approvato il testo definitivo del ddl n. 844 in materia di azione di classe. Il ddl, già approvato dalla Camera dei Deputati il 3 ottobre 2018, è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il testo votato dal Parlamento prevede l’incorporazione delle disposizioni sulla class-action dal Codice del Consumo nel Codice di procedura civile. A seguito del Titolo VIII dedicato alla disciplina dell’Arbitrato, è ora aggiunto il nuovo Titolo VIII-bis rubricato “Dei procedimenti collettivi”.

La nuova normativa, composta dagli artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies, abrogherà integralmente quella previgente. La riforma ha l’obiettivo di potenziare lo strumento della class-action allargando il campo dei soggetti legittimati all’azione, delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio e delle tipologie di tutela ottenibili.

I caratteri principali del nuovo procedimento collettivo sono i seguenti:

  • Rito applicabile, atto introduttivo e giudice competente: si applica in via esclusiva il rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. L’azione è proposta con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
  • Legittimazione attiva: ciascun componente della classe o un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, in relazione a pretese risarcitorie nascenti dalla lesione di diritti individuali omogenei (sono esclusi gli interessi collettivi).
  • Disciplina di adesione all’azione: il legislatore ha mantenuto il regime di opt-in e ha esteso la possibilità di aderire sia a seguito dell’ordinanza che ammette la domanda, sia dopo la sentenza di accoglimento della class-action.
  • Spese: il Giudice condanna il resistente a corrispondere al rappresentante comune degli aderenti un importo variabile in misura progressiva in considerazione del numero dei componenti della classe (range ricompreso tra lo 0.5% e il 9% calcolato sull’importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti della procedura).
  • Azione inibitoria collettiva: chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può chiedere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

La riforma entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.

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