I) Il decreto semplificazioni (recentemente convertito in legge) ha introdotto novità non solo nel settore delle FER (cfr. art. 56), ma anche in quello delle fonti convenzionali.

Con l'art. 62 sono state infatti apportate significative modifiche al decreto sblocca-centrali (d.l. n. 7/2002) relativo appunto ai grandi impianti di generazione da fonti fossili.

Un primo gruppo di modifiche attiene alla semplificazione autorizzativa:

  • degli interventi di modifica non sostanziale degli impianti di generazione (nuovo comma 2-bis dell'art. 1 del decreto sblocca-centrali);
  • degli interventi di natura edilizia effettuati nelle aree di centrale che realizzino limitata nuova cubatura e che non siano connessi al funzionamento degli impianti, ivi incluso il dismantling di impianti per i quali sia intervenuta la messa fuori servizio, in evidente riferimento al phase-out degli impianti a carbone (nuovo comma 2-ter dell'art. 1 del decreto sblocca-centrali).

Un secondo gruppo di modifiche (nuovo comma 2-quater dell'art. 1 del decreto sblocca-centrali) attiene alla realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico (cd. sistemi di accumulo o BEES).

II) L'inclusione dei sistemi di accumulo nel tessuto del decreto sblocca-centrali sarebbe già di per sé sufficiente ad evidenziare la rilevanza degli stessi per la complessiva gestione in sicurezza del sistema elettrico. Ciò nonostante, il nuovo comma 2-quater dell'art. 1 del decreto sblocca-centrali ha inteso rimarcare tale aspetto, affermando che i sistemi di accumulo sono "funzionali alle esigenze del settore elettrico".

II.a) La nuova disciplina apporta senza dubbio maggiore (ma non completa) chiarezza sui titoli autorizzativi necessari per la realizzazione dei sistemi di accumulo, oggetto sino al recente passato di dubbi interpretativi derivanti, alla radice, dalla possibilità di qualificare/assimilare (o meno) i sistemi di accumulo come unità di produzione.

In sintesi, la norma introduce un livello crescente di complessità del titolo autorizzativo (edilizia libera, PAS, AU FER, AU MiSE) in funzione della ubicazione dei sistemi di accumulo (aree industriali, presenza di impianti di generazione FER o fossili di una determinata potenza) e della tecnologia degli stessi (stand-alone o coupled con impianti di generazione).

Vi sono però notevoli varianti, ad es.:

  • se il sistema di accumulo è ubicato all'interno di aree già occupate da impianti di generazione alimentati da fonti fossili di potenza maggiore o uguale a 300 MWt in servizio, si applica l'AU MiSE. Se la potenza dell'impianto di generazione è invece inferiore a 300 MWt (e non sia necessario occupare nuove aree, aumentare gli ingombri in altezza o dar vita a variante urbanistica) è sufficiente la PAS;
  • se il sistema di accumulo è stand-alone ed ubicato in aree non industriali, si applica l'AU MiSE; se invece il sistema di accumulo è di potenza inferiore a 10 MW lo stesso, ovunque sia ubicato (quindi anche su area industriale), può fruire del regime di edilizia libera (salva chiaramente l'acquisizione di atti assenso necessari ai sensi della normativa paesaggistica/ambientale/sicurezza/prevenzione incendi, nonché del nulla-osta del gestore di rete);
  • se il sistema di accumulo è realizzato in aree ove insistono impianti di generazione FER, il titolo autorizzativo necessario cambia a seconda della avvenuta realizzazione (o meno) dell'impianto di generazione FER e dell'occupazione (o meno) di nuove aree.

Si tratta solo di alcuni esempi, che rendono evidente come sia necessaria una attenta valutazione combinata tecnico/legale per definire il corretto regime autorizzativo in ciascun caso concreto.

II.b) Vi sono poi svariate questioni ancora aperte (data la novità della normativa) sul piano della interpretazione legale, ad es.:

  • soggezione dei sistemi di accumulo alle procedure ambientali: nel Testo Unico Ambientale (TUA) non vi è menzione espressa dei sistemi di accumulo tra i progetti soggetti a VIA/screening (v. sopra il cenno alla possibile natura di unità di produzione, complicata dalla circostanza che la nuova normativa afferma che i sistemi di accumulo associati ad impianti di generazione FER "sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente"). La tematica pare di maggior pregnanza per gli impianti stand-alone, poiché per quelli a servizio di impianti di generazione si potrebbe ragionare sulla applicabilità della clausola di chiusura del TUA che sottopone a valutazione, in caso di maggior carico per le matrici ambientali, anche le "modifiche o estensioni di progetti .... già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione ...". Da approfondire, infine, il riferimento per i sistemi di accumulo di potenza inferiore a 10 MW che fruiscono del regime di edilizia libera alla necessità del rispetto della "normativa ambientale";
  • nulla-osta del gestore di rete per la connessione (che pare qualcosa di più pregnante della elaborazione della ordinaria soluzione di connessione ex TICA): è espressamente richiesto solo per i sistemi di accumulo di potenza inferiore a 10 MW che fruiscono del regime di edilizia libera (l'art. 2-quater invece esordisce affermando che i titoli autorizzativi riguarderebbero non solo la realizzazione del sistema in quanto tale, ma anche "i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa ed accessoria"). Pare che ciò debba essere valutato in relazione all'obbligo per il gestore della RTN di monitorare il "grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal [PNIEC]" sulla base dei dati sull'entrata in esercizio dei singoli sistemi che devono essere comunicati al gestore della RTN stesso. Una possibile lettura potrebbe dunque essere: si monitorino (sia ex ante con il nulla-osta, sia ex post in relazione alle date di effettiva entrata in esercizio) i sistemi di accumulo in edilizia libera onde evitare l'eccessiva proliferazione di una "accumulazione distribuita".

Anche in questo caso, si tratta chiaramente di osservazioni a prima lettura.

III) La maggiore (ma non completa) chiarezza sui titoli autorizzativi necessari per la realizzazione dei sistemi di accumulo pare comunque idonea ad apportare, sin da subito, vantaggi alla procedura di Terna sul cd. progetto fast reserve (cd. UVFR) di imminente avvio.

La percentuale di partecipazione alla procedura delle UVFR non autorizzate sarà infatti ragionevolmente incrementata, tenuto conto che il regolamento prevede che i sistemi di accumulo debbano essere autorizzati entro e non oltre il 31.3.2022.

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