Come ormai noto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 ha esteso le misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 all'intero territorio nazionale e, in particolare, all'art. 1 comma 2 ha previsto il divieto di «ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico».

A seguito di tale disposizione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Nota prot. n. 82 del 9 Marzo 2020, ha disposto il rinvio di tutte le attività presso gli Uffici Territoriali dell'ente che richiedano la copresenza di più persone, ad una data successiva al 3 Aprile 2020.

Ciò significa che, anche a prescindere dalla circolazione per «comprovate esigenze lavorative», non sarà comunque possibile ottemperare alle convocazioni già eventualmente fissate in ragione di tale nuova disposizione.

In relazione alle attività da differire, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito di varie richieste pervenute dagli Uffici Territoriali, ha voluto fornire alcuni chiarimenti con Nota n. 2117 del 10 Marzo 2020 (disponibile qui), in particolare per il rinvio delle attività di conciliazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 604/1966,relative al tentativo di conciliazione nelle ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Come noto, prima di comunicare al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro (con più di 15 dipendenti ed in relazione ai rapporti di lavoro assoggettati al regime precedente al Jobs Act) deve attivare una specifica procedura con finalità conciliative davanti alla sede territoriale dell'INL.

Infatti, il datore di lavoro deve inviare all'Ispettorato una comunicazione, da trasmettere per conoscenza allo stesso lavoratore, nella quale dichiara la sua intenzione di procedere al licenziamento, indicando i motivi e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. Nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'ITL trasmette la convocazione alle parti per un incontro innanzi alla commissione provinciale di conciliazione (art. 410 c.p.c). La procedura poi deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione della comunicazione di convocazione all'incontro.

Proprio con riferimento a tale procedura, la Nota dell'INL ha chiarito la compatibilità dei termini stabiliti dalla legge con le necessarie esigenze di differimento scaturite dal Decreto del 9 Marzo 2020. Infatti, il termine perentorio da rispettare è esclusivamente quello previsto ai fini della convocazione, ossia i 7 giorni dalla ricezione della richiesta. Diversamente, come previsto peraltro dalla Circolare n. 3 del 16 Gennaio 2013, i termini di trattazione delle medesime procedure sono stabiliti dalla prassi in virtù della ordinaria operatività degli Uffici.

Pertanto, al fine di evitare un assembramento di persone, gli Ispettorati Territoriali provvederanno a:

  • riprogrammare le riunioni già fissate per il mese di Marzo, in una data successiva al 3 Aprile in modo tale da garantire anche dopo tale data, in via cautelativa e prudenziale, la trattazione ad orario prestabilito, con accesso scaglionato dei soggetti interessati alle singole procedure in modo da evitare ogni possibile sovraffollamento presso l'Ufficio;
  • fissare, entro 7 giorni dalla ricezione della relativa istanza, le convocazioni delle riunioni ancora non programmate in data successiva alle riunioni riprogrammate.

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