Le misure straordinarie adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra l'8 e il 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardano inevitabilmente anche il comparto della logistica e dei trasporti.

All'art. 1, co. 1, let. a), il DPCM dell'8 marzo prevede che le persone fisiche debbano evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori individuati quali aree a contenimento rafforzato, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Con successivo provvedimento del 9 marzo, il Governo ha esteso le aree a contenimento rafforzato a tutto il territorio italiano.

Questa misura sulla libertà di circolazione delle persone fisiche avrebbe potuto comportare una pesante limitazione anche dei traffici merci che, tuttavia, sia (i) la nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ripresa anche dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell'ambito della regolamentazione del trasporto transfrontaliero - dell'8 marzo, sia (ii) l'ordinanza interpretativa a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli anch'essa dell'8 marzo, sia (iii) la direttiva pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno in data 9 marzo, successivamente aggiornata, hanno scongiurato. Nell'ordine:

  • il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota dell'8 marzo, ha chiarito che le merci possono entrare, uscire e circolare all'interno delle aree a contenimento rafforzato (quindi, alla luce del DPCM del 9 marzo, su tutto il territorio italiano). Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare, uscire e circolare all'interno dei confini nazionali, ma "limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci";
  • l'Ordinanza a firma del Capo di Dipartimento della Protezione Civile ha precisato che l'art. 1 co. 1 let. a) del DPCM dell'8 marzo non si applica "al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate", e che non vieta quindi "alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute";
  • la nota pubblicata sul sito del Ministero degli Interni indica invece le linee guida per le autorità di polizia che dovranno effettuare i controlli sul territorio. Sulla base delle indicazioni impartite dal Ministero, "gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia". Per quanto riguarda l'esecuzione dei controlli, è previsto che:
    • i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali;
    • per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi "termoscan". Inoltre, saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni;
    • negli aeroporti delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell'ingresso;
    • controlli equivalenti verranno, infine, adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

Alla luce di quanto precede, pare che si possa affermare che gli operatori del settore logistico potranno continuare a muoversi all'interno e all'esterno dei territori a contenimento rafforzato per svolgere la propria attività lavorativa senza subire eccessive restrizioni, ognuno con le proprie specificità.

Per quanto riguarda gli autotrasportatori e i corrieri, ovviamente, dovranno essere conservati a bordo del veicolo, a maggior ragione dopo l'assunzione dei provvedimenti dell'8 e del 9 marzo, i documenti di viaggio comprovanti le esigenze lavorative della circolazione onde evitare spiacevoli contrattempi o, addirittura, le sanzioni previste per la violazione dei divieti oggi vigenti.

Gli operatori che prestino servizio di handling all'interno di aree portuali o interportuali, potranno recarsi sul luogo di lavoro: si suggerisce, però, che siano dotati di una dichiarazione con la quale la società attesti la necessità della presenza fisica del lavoratore presso le strutture del terminal, per soddisfare la condizione stabilita dal DPCM sulle comprovate ragioni lavorative.

Per quanto riguarda, infine, gli spedizionieri e tutti gli impiegati del comparto logistico che non eseguano attività operative, la normativa attuale caldeggia l'utilizzo dello smart working, cui il datore di lavoro potrà ricorrere anche in assenza di accordi con il lavoratore ai sensi dell'art. 2, let. r) DPCM dell'8 marzo, e raccomanda agli stessi datori di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie (art. 2 let. S)). Ciò premesso, se non vi fossero alternative, anche tali soggetti potranno recarsi presso gli uffici della società, ferma la sussistenza delle comprovate esigenze di lavoro. In quel caso, suggeriamo che anche loro vengano dotati della dichiarazione con cui si attesti che il datore di lavoro ne richiede la presenza fisica negli uffici. Resta inteso che il dichiarante si assume la responsabilità penale della veridicità del contenuto della dichiarazione suddetta. Sul punto, il Ministero degli Interni ha precisato che "la veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli" e che le conseguenze penali sono quelle indicate nel DPCM dell'8 marzo (con riferimento a quanto previsto dall'art. 650 c.p.) "salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave". Il Governo, quindi, pur dovendo gestire un'emergenza attuando una politica di contenimento del contagio, ha riconosciuto la centralità dei servizi di trasporto e della logistica. Questo è certamente un segnale incoraggiante che, oltre a garantire l'operatività delle aziende del comparto, attesta il valore che viene riconosciuto all'intero settore nell'ambito dell'economia nazionale.

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