I. Introduzione

Il 16 giugno 2017, l'Assemblea federale ha approvato la Legge sullo scambio automatico internazionale delle rendicon- tazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP)1 e l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP)2.

La Svizzera ha così adottato al proprio interno le norme neces- sarie per procedere con lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni Paese per Paese, precisando il periodo ?scale a decorrere dal quale queste ultime devono essere fornite, garantendo la con?denzialità richiesta dagli standard internazionali, il rispetto delle norme di protezione dei dati e l'impiego appropriato delle informazioni.

I due provvedimenti si collocano nell'ambito delle disposizioni nazionali interne che implementano le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo- mico (OCSE) nel più ampio progetto BEPS (Base Erosion and Pro?t Shifting). In via preliminare, si ritiene opportuno fare un cenno a queste ultime per meglio illustrare e comprendere la portata delle nuove disposizioni federali.

II. La normativa sui prezzi di trasferimento e il progetto BEPS

Come è noto, il 19 luglio 2013 l'OCSE ha pubblicato il progetto BEPS. I quindici piani di azione di cui esso si compone affrontano in modo globale il fenomeno dell'erosione delle basi imponibili e del trasferimento arti?cioso di utili verso giurisdizioni a ?scalità privilegiata. A tal ?ne, l'impianto delle raccomandazioni su cui poggia l'intero progetto si fonda sul principio secondo cui l'im- posizione deve avvenire nel luogo in cui il contribuente svolge la propria attività imprenditoriale e crea valore aggiunto.

Tutti gli Stati partecipanti si sono impegnati ad adeguare la propria legislazione e la prassi interna in senso conforme alle raccomandazioni emanate dall'OCSE, contribuendo così all'istituzione di regole più uniformi (cd. "level playing ?eld").

Dei quindici piani di azione, ben sette si occupano dei prezzi di trasferimento. Il transfer pricing costituisce, infatti, una branca della ?scalità internazionale a cui l'OCSE ha dedicato gran parte del proprio lavoro. È proprio in questo settore che si presentano le più numerose opportunità di spostamento arti?cioso di utili da parte delle multinazionali.

Il diritto internazionale tributario notoriamente esige che le transazioni infragruppo avvengano al cd. "valore di mercato", ossia secondo il prezzo che sarebbe stato praticato per una transazione analoga, conclusa in analoghe circostanze, tra soggetti indipendenti e non appartenenti allo stesso gruppo3.

Di solito, le norme ?scali interne degli Stati attribuiscono alle autorità nazionali il potere di disconoscere il prezzo effetti- vamente applicato alla singola transazione infragruppo, se difforme da quello accettabile ai ?ni tributari, e di sostituirlo con quello ritenuto "normale" (at arm's length). Tuttavia, non sempre a una ripresa ?scale da parte di uno Stato fa riscontro una cor- rispondente retti?ca nell'altro Stato in capo all'altro soggetto passivo membro dello stesso gruppo. Malgrado esistano stru- menti internazionali speci?camente rivolti a dirimere questo tipo di con?itti4, non è sempre scongiurato nella pratica il pericolo di insorgenza di casi di doppia imposizione economica.

Nel White Paper on transfer pricing documentation del 30 luglio 20135, l'OCSE ha pensato che l'introduzione di speci?ci obblighi di rendicontazione a carico delle imprese avrebbe consentito di raggiungere i seguenti obiettivi:

  • consentire alle autorità di acquisire le informazioni necessa- rie per effettuare una consapevole valutazione dei rischi sui prezzi di trasferimento (cd. "transfer pricing risk assessment");
  • assicurare che i contribuenti abbiano tenuto conto delle condizioni richieste dalla disciplina sui prezzi di trasferimento nella determinazione dei prezzi delle transazioni infra- gruppo (rispetto dell'arm's length principle) e nell'indicazione del reddito derivante da tali operazioni nella dichiarazione dei redditi, creando cosi una cultura di tax compliance;
  • acquisire tutte le informazioni necessarie per effettuare in modo corretto ed efficace le opportune veri?che sulle operazioni infragruppo.

Uniformare e coordinare il contenuto della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento a livello internazionale sono quindi un'esigenza dettata sia dalla necessità di rendere i pro- cessi amministrativi delle aziende quanto più possibile snelli, veloci ecerti, sia dalla necessitàdigarantire alle Amministrazioni ?nanziarie un contenuto minimo di riferimento.

Nel panorama internazionale si osserva che la maggior parte degli ordinamenti tributari stabilisce l'applicabilità e l'entità delle sanzioni relative a violazioni in materia di transfer pricing in funzione della presenza o meno di idonea documentazione e della qualità della stessa.

III. L'obbligo di rendicontazione Paese per Paese negli studi BEPS

Le prime linee guida speci?che in merito all'obbligo di rendi- contazione Paese per Paese (Country-by-Country Reporting) sono contenute nel documento Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting dell'OCSE del 30 gennaio 20146, in cui si enfatizza l'impor- tanza della documentazione.

Successivamente, il 16 settembre 2014, viene pubblicato il documento Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting7, seguito dal Final Report del 5 ottobre 20158. Sono così forniti gli standard per predisporre i tre documenti sui prezzi di trasferimento, in modo da consen- tire all'Amministrazione ?nanziaria di veri?care la posizione dei gruppi multinazionali, di far sapere già quali sono i dati richiesti per la veri?ca, di programmare le attività di controllo e di limi- tare i tempi di veri?ca, i costi e l'utilizzo inefficiente di risorse.

In base ai più recenti standard OCSE, la documentazione in materia di transfer pricing prevede9:

  • un Master?le, che deve fornire una visione di insieme del gruppo multinazionale a livello globale, illustrando le poli- tiche di transfer pricing di gruppo, i vari accordi tra le società del gruppo, l'allocazione degli intangibles e degli utili;
  • un Country File, che deve fornire speci?che informazioni in merito alle transazioni infragruppo con particolare riferi- mento alla società "locale" a cui si riferisce;
  • un Country-by-Country Reporting, che rappresenta la vera e propria novità dell'Action Plan 13 e che deve contenere una serie di informazioni relative all'allocazione globale del reddito, alle imposte pagate e a determinati indicatori economici che consentano all'Amministrazione ?nanziaria di valutare eventuali rischi di transfer pricing, oltre che di identi?care ulteriori questioni BEPS10.

Il Country-by-Country Reporting, quindi, rappresenta un ulte- riore strumento di supporto per le Amministrazioni ?nanziarie ai ?ni dell'espletamento della loro attività di controllo. Esso fornisce una panoramica generale della ripartizione mondiale degli utili delle imprese, delle imposte versate e degli altri indicatori sull'attività del gruppo, ed è oggetto di scambio automatico tra le autorità ?scali nazionali.

Secondo gli aggiornamenti delle Guidelines OCSE11 alla luce delle misure adottate in ambito BEPS, oggetto del Country-by- Country Reporting sono le seguenti informazioni:

  • la tax jurisdiction: cioè una lista di tutte le giurisdizioni nelle quali le società del gruppo sono residenti ai ?ni ?scali; nel caso in cui una società risulti residente ai ?ni ?scali in due o più Stati si procede all'applicazione delle regole previste nelle CDI;
  • i revenues: devono essere indicate, nelle rispettive colonne del modello di Country-by-Country Reporting, il fatturato di tutte le società del gruppo generato da transazioni poste in essere con parti correlate, quello derivante da transa- zioni con parti indipendenti e la somma di entrambi;
  • il pro?t (loss) before income tax: deve essere indicata la somma di pro?tti/perdite ante imposte di tutte le società del gruppo;
  • l'income tax paid (on cash basis): deve essere riportato l'am- montare delle imposte sui redditi effettivamente pagato nel periodo di riferimento da tutte le società del gruppo sia nel proprio Stato di residenza sia all'estero (includendo le ritenute subite su pagamenti provenienti da altre entità e i pagamenti intercompany di royalties, interessi e service fees);
  • il number of employees: deve essere indicato il numero dei dipendenti di ogni società del gruppo, prendendo come riferimento il numero medio di dipendenti alla ?ne dell'esercizio; è consentita una certa approssimazione, la quale non dovrà tuttavia pregiudicare la correttezza delle informazioni relative alla distribuzione dei dipendenti tra le varie società del gruppo;
  • i tangible assets: deve essere indicata la somma dei valori netti di bilancio dei beni tangibili delle società del gruppo, escludendo da tale indicazione valori monetari, ?nanziari e intangibili.

È importante evidenziare anche il ruolo funzionale in termini di attività svolta da ciascuna società del gruppo, mediante la compilazione di apposita tavola.

La documentazione di transfer pricing dovrebbe essere rivista periodicamente al ?ne di veri?care la validità dell'analisi funzio- nale effettuata e della metodologia di prezzi di trasferimento adottata. Con l'obiettivo di ridurre e sempli?care gli oneri di compliance, le disposizioni in materia di documentazione pos- sono prevedere che il set di comparables sia aggiornato ogni 3 anni, a condizione che le analisi alla base del transfer pricing study non abbiano subito modi?che signi?cative.

IV. La disciplina sui prezzi di trasferimento in Svizzera

A differenza di altri ordinamenti tributari, la legislazione ?scale svizzera non contiene norme che trattano in modo speci?co i prezzi di trasferimento, né che forniscono una de?nizione positiva di valore "normale" (o meglio ancora di "arm's length principle"). Tuttavia, le basi legali su cui si fonda il potere dell'autorità di effettuare una retti?ca degli utili imponibili sono l'art. 58 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11; LIFD) e l'art. 24 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14; LAID).

In pratica, la legge tributaria dispone l'indeducibilità delle spese non riconosciute dall'uso commerciale e consente, dunque, di effettuare degli aggiustamenti all'utile imponibile, in modo del tutto conforme alla disciplina sui prezzi di trasferimento.

Il caso è particolarmente evidente nei casi in cui nelle transa- zioni tra l'azionista e la società vengano applicati prezzi non conformi al principio di libera concorrenza. In questi casi – e sussistendone gli altri requisiti12 – si sarà, infatti, in presenza di una cd. "prestazione valutabile in denaro" che consente all'autorità di effettuare le correzioni del caso13.

Pur in assenza di una normativa ad hoc, la Svizzera si è adeguata alle istanze del G20 e dell'OCSE in materia BEPS in generale e dei prezzi di trasferimento in particolare. Nella seduta del 23 novembre 2016, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio sull'Accordo SRPP e il relativo disegno di Legge federale di tra- sposizione, ?ssando così uno standard minimo per contrastare l'erosione dell'imponibile e il trasferimento degli utili.

V. La LSRPP

A. Generalità

Come si diceva in apertura di questo contributo, il 16 giugno 2017 l'Assemblea federale ha approvato la LSRPP e l'Accordo SRPP14.

La LSRPP rappresenta il recepimento dell'approccio inter- nazionale standardizzato della documentazione dei prezzi di trasferimento al ?ne di accrescere la trasparenza ?scale internazionale e migliorare l'accesso delle Amministrazioni alle informazioni. Essa stabilisce gli obblighi di tenuta e noti?ca della documentazione Paese per Paese in capo all'entità noti?cante svizzera di un gruppo di imprese multinazionale da presentare ogni anno all'autorità competente, che successivamente prov- vede a scambiarla automaticamente in base all'Accordo SRPP.

Quest'ultimo, infatti, richiamando le raccomandazioni dell'OCSE sulla documentazione dei prezzi di trasferimento redatte in base al sopracitato Action Plan 13, disciplina l'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Giova ricordare che le basi giuridiche dello scambio di informazioni, su cui si fonda anche questa forma di cooperazione amministrativa, sono:

  • la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia ?scale (RS 0.652.1), approvata dall'Assemblea federale il 18 dicembre 2015. La Convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2017 e sarà applicabile in Svizzera dal 1° gennaio 2018;
  • l'Accordo SRPP;
  • gli altri trattati internazionali che prevedono uno scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali;
  • la LSRPP.

Il termine per il referendum facoltativo era il 5 ottobre 2017. Visto che questo è scaduto inutilizzato, l'Accordo SRPP e la LSRPP entreranno in vigore dalla ?ne del 2017, su determina- zione del Consiglio federale. Questo signi?ca che i gruppi di imprese multinazionali in Svizzera saranno tenuti ad allestire la rendicontazione Paese per Paese per la prima volta nell'anno ?scale 2018. Lo scambio di rendicontazioni tra la Svizzera e gli Stati partner avverrebbe dal 2020, anche se l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può trasmettere le rendi- contazioni agli Stati partner già dal 2018.

B. L'ambito di applicazione soggettivo

Ai sensi dell'art. 6 LSRPP, l'obbligo di predisporre la rendicon- tazione si estende in capo ai "gruppi di imprese multinazionali" la cui "società madre" è residente in Svizzera e che nel periodo ?scale immediatamente precedente a quello oggetto della rendicontazione realizzano una cifra d'affari annua consoli- data superiore a una determinata soglia. Quest'ultima deve essere de?nita dal Consiglio federale tenendo conto degli standard internazionali e – proprio sulla base di questi ultimi – dovrebbe essere pari a 750 milioni di euro o a un importo equivalente in valuta nazionale al 1° gennaio 2015 (?nora è stabilito in 900 milioni di franchi svizzeri)15.

Le de?nizioni sono stabilite all'art. 2, dove in particolare si dispone che per "gruppo multinazionale" si intende un insieme di imprese controllate da una persona giuridica tenuta ad allestire un conto di gruppo secondo l'art. 963 cpvv. 1-3 del Codice delle obbligazioni (RS 220; CO).

Con l'espressione "società madre", il testo normativo intende l'ente costitutivo di un gruppo di imprese multinazionale che per la sua partecipazione, diretta o indiretta, in altri enti costi- tutivi di questo gruppo di imprese multinazionale è tenuto ad allestire un conto di gruppo nello Stato o nel territorio in cui ha la residenza ?scale, o lo dovrebbe allestire se le sue partecipa- zioni fossero quotate in borsa e nessun altro ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionale detenesse, direttamente o indirettamente, una tale partecipazione.

Per "ente costitutivo" si intendono:

  • un'unità aziendale distinta dal gruppo di imprese multi- nazionale che è inclusa nel conto di gruppo ai ?ni di informativa ?nanziaria o lo sarebbe se le partecipazioni in tale unità aziendale di un gruppo di imprese multinazionale fossero quotate in borsa;
  • un'unità aziendale distinta che è esclusa dal conto di gruppo del gruppo di imprese multinazionale unicamente a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rile- vanza; oppure
  • una stabile organizzazione di un'unità aziendale distinta secondo la de?nizione appena citata di un gruppo di imprese multinazionale, purché l'unità aziendale allestisca un bilancio consolidato per questa stabile organizzazione a ?ni norma- tivi, ?scali, di informativa ?nanziaria o di gestione interna.

Per "ente costitutivo residente in Svizzera" si intende un ente costitutivo assoggettato ad imposta secondo gli artt. 59 LIFD e 20 cpv. 1 LAID, oppure uno stabilimento di impresa assog- gettato all'imposta secondo gli artt. 51 cpv. 1 LIFD e 21 cpv. 1 lett. b LAID.

Sempli?cando, l'obbligo di rendicontazione sussiste in capo alla società capogruppo residente ?scalmente in Svizzera che, ai sensi delle disposizioni civilistiche, è tenuta ad allestire il conto di gruppo.

La rendicontazione deve essere fornita all'AFC, che provvederà a curarne lo scambio con gli Stati partner. L'AFC può esigere che un altro ente costitutivo residente in Svizzera appartenente a un gruppo di imprese multinazionale, la cui cifra d'affari annua consolidata superi la soglia sopra citata, sia tenuto a fornire la rendicontazione se lo Stato o il territorio in cui la società madre ha la residenza ?scale non è uno Stato partner oppure se lo Stato partner in cui la società madre ha la residenza ?scale presenta un'omissione sistematica.

In luogo della società madre, gli obblighi di noti?ca delle rendicontazioni possono essere assolti da un'altra società del gruppo (cd. "società supplente"), che può essere residente in Svizzera o in uno Stato partner. In tal caso, la giurisdizione estera non deve presentare omissioni sistematiche e deve essere stata informata dall'ente costitutivo in merito alla sua

qualità di società madre supplente.

L'AFC non deve, invece, esigere la rendicontazione da un ente costitutivo residente in Svizzera se la società madre supplente (ossia la società residente in Svizzera o nello Stato partner che in qualità di supplente della società madre fornisce la rendi- contazione per conto del gruppo di imprese multinazionale) l'ha presentata in uno Stato partner.

C. Il contenuto della rendicontazione Paese per Paese

Conformemente alle linee guida dell'OCSE, l'art. 3 LSRPP sta- bilisce che la rendicontazione contiene informazioni, distinte per Stato e territorio in cui il gruppo di imprese multinazionale è attivo, relative alla cifra d'affari e alle imposte pagate dal gruppo di imprese multinazionale. Fornisce, inoltre, indicatori e dati sulle principali attività economiche degli enti che costi- tuiscono il gruppo di imprese.

La rendicontazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Confederazione o in inglese. In modo del tutto analogo alle disposizioni contenute all'art. 957a cpv. 4 CO sugli obblighi di redazione del bilancio, l'art. 5 LSRPP prevede che la valuta sia quella svizzera oppure quella più importante per l'attività del gruppo di imprese multinazionale.

Dal momento che le disposizioni sul contenuto della rendi- contazione disposte dalla legge sono concise e ne delineano unicamente i tratti essenziali, si ritiene che i contribuenti svizzeri che integrino i requisiti soggettivi di applicazione della LSRPP possano predisporre la rendicontazione in questione seguendo il template fornito dall'OCSE e disponibile nelle Guidelines16.

D. La noti?ca della rendicontazione all'AFC

L'ente noti?catore deve iscriversi spontaneamente presso l'AFC indicando la sua qualità di società madre o supplente, la propria ragione sociale e la sede, il numero d'identi?cazione (IDI) e la data di inizio della sua attività.

Nel caso in cui la sede statutaria sia all'estero e quella dell'amministrazione effettiva sia in Svizzera, la direzione deve iscrivere l'ente noti?cante presso l'AFC indicando:

  • se l'ente noti?cante è la società madre o la società madre supplente;
  • la ragione sociale, il luogo della sede principale e l'indirizzo della direzione in Svizzera;
  • il numero IDI;
  • la data dell'inizio dell'attività dell'ente noti?cante.

L'obbligo di iscrizione deve essere adempiuto al più tardi 90 giorni dopo la ?ne del periodo ?scale oggetto della rendicon- tazione. Se la sua qualità di ente noti?cante cessa, l'ente è tenuto a comunicarlo spontaneamente all'AFC.

E. Le sanzioni

Se l'ente tenuto a fornire la rendicontazione non osserva il termine impartito, è passibile di una sanzione amministrativa di 200 franchi per ogni giorno trascorso dalla scadenza del termine ?no al ricevimento della rendicontazione da parte dell'AFC, per un ammontare massimo di 5'000 franchi.

È inoltre disposta la punibilità con la multa sino a 100'000 franchi di chiunque nella rendicontazione Paese per Paese for- nisca intenzionalmente informazioni errate o incomplete che falsano in modo sostanziale le informazioni richieste e danno un'immagine non veritiera della situazione.

F. Lo scambio delle rendicontazioni

Una volta che la rendicontazione è stata trasmessa dall'ente noti?cante all'autorità, la LSRPP stabilisce, all'art. 13, che l'AFC la invia, entro i termini stabiliti dall'Accordo applicabile, alle autorità competenti degli Stati partner in cui risiedono enti costitutivi dello stesso gruppo di imprese multinazionale.

L'AFC trasmette le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto in virtù degli artt. 7 e 8 alle autorità competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette dei Cantoni in cui risiedono enti costitutivi dello stesso gruppo di imprese multinazionale.

L'Accordo SRPP, alla sezione 3, stabilisce che detto scambio di rendicontazioni deve avvenire il prima possibile e al più tardi entro 15 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo ?scale oggetto della rendicontazione.

L'AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner e alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette le restrizioni inerenti all'impiego delle rendicontazioni trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'Accordo applicabile.

Il diritto dell'AFC di esigere che l'ente noti?cante fornisca la rendicontazione si prescrive in 5 anni dalla ?ne dell'anno civile in cui la rendicontazione avrebbe dovuto essere fornita. La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il diritto alla rendicontazione che viene portato a cono- scenza dell'ente noti?cante. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione. Il diritto si prescrive al più tardi in 10 anni dalla ?ne dell'anno civile in cui la rendicontazione Paese per Paese avrebbe dovuto essere fornita.

VI. Conclusioni

Le raccomandazioni dell'OCSE hanno sempre enfatizzato che la materia dei prezzi di trasferimento è quella in cui le imprese multinazionali possono più agevolmente attuare le proprie tecniche di piani?cazione aggressiva. Con l'introduzione degli standard documentali e lo scambio delle rendicontazioni, la risposta delle autorità all'elusione ?scale internazionale nel settore del transfer pricing dovrebbe essere più adeguata.

Come già avvenuto in altri ordinamenti, anche la Svizzera si è uniformata alle istanze sovranazionali. Le imprese multina- zionali dovranno così assolvere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e l'AFC provvederà allo scambio e alla rice- zione delle rendicontazioni secondo le modalità dell'Accordo.

Se è vero che negli ultimi anni il problema dell'elusione ?scale internazionale, grazie all'azione dell'OCSE, sta ricevendo molta più attenzione del passato e maggiori risposte concordate tra gli Stati, è anche vero che il diritto internazionale tributario sta volgendo verso un maggiore coordinamento. Esso, tuttavia, sembra essere sempre più spesso meno "giuridico", ma unica- mente attento al rispetto di format, alla compilazione di moduli o all'adozione di modelli di comportamento.

È certamente importante limitare i tempi di veri?ca, i costi e l'utilizzo inefficiente di risorse da parte delle autorità tri- butarie. Tuttavia, le nuove norme internazionali sembrano avere l'effetto di trasferire, quasi, le funzioni di controllo dalle Amministrazioni alle imprese. Queste ultime, infatti, devono necessariamente farsi carico degli oneri della tax compliance per precostituirsi la prova della virtuosità o legittimità ?scale del proprio operato nella fase successiva di controllo.

Footnotes

1 FF 2017 3645.

2 FF 2017 103.

3 Il riferimento è all'art. 9 delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) ispirate al Modello OCSE.

4 Si pensi alle Mutual Agreement Procedures. Cfr. http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/procedure-amichevoli-internazionali/ (consultato il 07.11.2017).

5 Cfr. http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/white-paper-transferpricing-documentation.pdf  (consultato il 07.11.2017).

6 Cfr. http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/discussion-draft-transferpricing-documentation.htm  (consultato il 07.11.2017).

7 OCSE/G20, Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13: 2014 Deliverable, Parigi 2014, in: http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-report-9789264241480-en.htm  (consultato il 07.11.2017).

8 OCSE/G20, Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13: 2015 Final Report, Parigi 2015, in: http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-final-report-9789264241480-en.htm  (consultato il 07.11.2017).

9 OCSE, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Parigi 2017, in: http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm  (consultato il 07.11.2017), p. 236 ss.

10 Tale ultimo documento non può essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria per eventuali transfer pricing adjustments, i quali dovranno necessariamente fondarsi su specifiche analisi funzionali e di comparabilità, in linea con la prassi internazionale in materia di prezzi di trasferimento.

11 OCSE (nota 9).

12 Secondo il Tribunale federale, l'esistenza di una prestazione valutabile in denaro presuppone l'esistenza delle seguenti condizioni: (1) la società eroga una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente; (2) questa prestazione è concessa a un'azionista o a una persona a lui vicina; (3) essa non sarebbe stata concessa alle stesse condizioni a terzi; (4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è manifesta, nel senso che gli organi della società si sarebbero potuti accorgere del vantaggio che è stato erogato. Le forme in cui si verificano possono essere molteplici, variando da un accrescimento ingiustificato o sproporzionato di una spesa in ragione della controprestazione ricevuta, alla insufficiente contabilizzazione di un ricavo, dalla diminuzione esagerata di un attivo (ad es. una rinuncia a un credito) all'accrescimento di un passivo fittizio (ad es. riconoscendosi debitrice per una prestazione mai concessa).

13 A livello della società, il fisco reintegrerà la prestazione negli utili imponibili della società (art. 58 cpv. 1 LIFD) e si dovrà pagare l'imposta preventiva del 35% su queste prestazioni valutabili in denaro, ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'imposta preventiva (RS 642.21; LIP) e 20 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'imposta preventiva (RS 642.211; OIPrev). A livello del socio, ci sarà l'imposizione del reddito come se fosse stato erogato un dividendo occulto. L'azionista potrà richiedere il rimborso dell'imposta preventiva se vi sono le condizioni.

14 Sul tema si veda anche più diffusamente Samuele Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, in: RtiD II-2017, pp. 563-617.

15 Cfr. Dipartimento federale delle finanze (DFF), Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese, comunicato stampa del 23 novembre 2016, in: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-64643.html  (consultato il 07.11.2017). L'esecutivo stima che dovrebbero esserne interessati circa duecento gruppi con sede in Svizzera.

16 OCSE (nota 9), p. 501 ss.

Originally published in Diritto tributario internazionale e dell'UE

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