Consob, con la Comunicazione n. 0097996 del 22 dicembre 2014, sconsiglia la vendita alla clientela retail di strumenti opachi e poco comprensibili. L'ambito è quello della distribuzione di prodotti finanziari complessi, destinatari sono tutti gli intermediari finanziari e obiettivo è innalzare il livello di tutela a favore della componente del mercato meno consapevole e pertanto più debole e indifesa (retail).

Con questa Comunicazione Consob:

  1. sconsiglia esplicitamente agli intermediari di offrire alla clientela retail i prodotti finanziari complessi indicati in un apposito elenco, tra cui le cartolarizzazioni, gli strumenti convertibili a discrezione dell'emittente, gli strutturati, i credit linked. L'elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo;
  2. richiama gli intermediari al loro dovere di porre il criterio della coerenza tra i prodotti offerti e i profili della clientela alla base di tutto il processo di intermediazione (progettazione, ingegnerizzazione e distribuzione);
  3. richiama gli intermediari a prevenire i conflitti d'interesse che possono verificarsi nella distribuzione presso la clientela retail di prodotti finanziari complessi volti al rafforzamento patrimoniale dello stesso intermediario;
  4. invita gli intermediari ad eliminare gli incentivi al personale che possono accentuare i conflitti d'interesse del venditore; e
  5. sollecita gli intermediari ad avvalersi degli stessi metodi di valutazione e di simulazione usati a fini interni per la gestione dei rischi anche nelle informazioni da rendere alla clientela retail in fase di distribuzione.

Qualora l'intermediario scelga di discostarsi dalle raccomandazioni sui limiti alla distribuzione dei prodotti ritenuti 'non adatti' per i clienti al dettaglio, la decisione dovrà essere presa, su base motivata, dal vertice aziendale.

L'intermediario dovrà informare il cliente circa il fatto che Consob ritiene quel prodotto inadeguato alla clientela al dettaglio.
Gli intermediari dovranno decidere le modalità di attuazione della Comunicazione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015, informando Consob di tali decisioni. Withers è a disposizione per assistere gli intermediari in tale attività.

Nella sua attività di vigilanza Consob terrà conto delle scelte degli intermediari, orientando la propria attenzione verso le aree in cui possono annidarsi i rischi maggiori dal punto di vista della tutela del risparmio.

Testo della comunicazione

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.