Il 5 agosto 2015 il D.L. n. 83 del 27 giugno 2015 è stato convertito in legge, con modifiche, apportando delle importanti modifiche in materia fallimentare e civile. Di seguito riportiamo, in estrema sintesi, le novità di maggior rilievo.

  • Art. 160 L. Fall. (Presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo): tra i presupposti richiesti per l'ammissione al concordato preventivo, si è aggiunto che la proposta deve prevedere il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari.
     
  • Art. 163 L. Fall. (Ammissione alla procedura di concordato preventivo): i creditori che, per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di concordato, rappresentano almeno il 10% dei crediti, possono presentare una proposta di concordato concorrente, non oltre 30 giorni prima dell'adunanza dei creditori, purché assicuri la soddisfazione di almeno il 40% dei crediti chirografari.
     
  • Art. 163-bis L. Fall. (Offerte concorrenti): se nel piano di concordato sono presenti offerte di soggetti determinati per l'acquisto dell'azienda o di beni specifici, il tribunale dispone l'apertura di un procedimento competitivo, volto a reperire offerte migliorative da parte di terzi interessati all'acquisto di detti beni.
     
  • Art 182-quinquies L. Fall. (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti): a seguito di domanda di concordato preventivo, anche in bianco, o di accordo di ristrutturazione del debito, il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato, in via d'urgenza, a contrarre finanziamenti prededucibili, per necessità inerenti all'esercizio dell'attività aziendale.
     
  • Art. 182-septies L. Fall. (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria): l'impresa con un indebitamento verso banche e intermediari finanziari non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, e che abbia raggiunto un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 75% dei crediti della categoria, può chiedere che l'accordo sia esteso anche ai creditori non aderenti, facenti parte della medesima categoria.
     
  • Art. 2929-bis cod. civ. (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito): la norma introduce quella che già alcuni hanno definito 'revocatoria semplificata'. In breve, il creditore può agire in via esecutiva, aggredendo i beni immobili o mobili registrati del proprio debitore, anche se quest'ultimo ha costituito un vincolo di indisponibilità (es. fondo patrimoniale, trust, etc.) o ha donato a terzi detti beni. Il creditore, quindi, non deve più attendere l'esito del giudizio di merito sulla revocatoria dell'atto per soddisfarsi sui beni vincolati o trasferiti, purché abbia trascritto il pignoramento sugli stessi entro un anno dall'atto di disposizione.
     
  • In materia processuale civile, l'intervento normativo è volto ad una netta accelerazione dei tempi delle procedure esecutive: sono stati dimezzati numerosi termini processuali, a beneficio di una più celere soddisfazione delle ragioni creditorie.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.