Il 5 agosto 2015 il D.L. n. 83 del 27 giugno 2015 è stato convertito in legge, con modifiche, apportando delle importanti modifiche in materia fallimentare e civile. Di seguito riportiamo, in estrema sintesi, le novità di maggior rilievo.
- Art. 160 L. Fall. (Presupposti per l'ammissione alla
procedura di concordato preventivo): tra i presupposti
richiesti per l'ammissione al concordato preventivo, si
è aggiunto che la proposta deve prevedere il pagamento di
almeno il 20% dei crediti chirografari.
- Art. 163 L. Fall. (Ammissione alla procedura di concordato
preventivo): i creditori che, per effetto di acquisti
successivi alla presentazione della domanda di concordato,
rappresentano almeno il 10% dei crediti, possono presentare una
proposta di concordato concorrente, non oltre 30 giorni prima
dell'adunanza dei creditori, purché assicuri la
soddisfazione di almeno il 40% dei crediti chirografari.
- Art. 163-bis L. Fall. (Offerte concorrenti): se nel
piano di concordato sono presenti offerte di soggetti determinati
per l'acquisto dell'azienda o di beni specifici, il
tribunale dispone l'apertura di un procedimento competitivo,
volto a reperire offerte migliorative da parte di terzi interessati
all'acquisto di detti beni.
- Art 182-quinquies L. Fall. (Disposizioni in tema di
finanziamento e di continuità aziendale nel concordato
preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti): a
seguito di domanda di concordato preventivo, anche in bianco, o di
accordo di ristrutturazione del debito, il debitore può
chiedere al tribunale di essere autorizzato, in via d'urgenza,
a contrarre finanziamenti prededucibili, per necessità
inerenti all'esercizio dell'attività
aziendale.
- Art. 182-septies L. Fall. (Accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari e convenzione di moratoria):
l'impresa con un indebitamento verso banche e intermediari
finanziari non inferiore alla metà dell'indebitamento
complessivo, e che abbia raggiunto un accordo con i creditori che
rappresentano almeno il 75% dei crediti della categoria, può
chiedere che l'accordo sia esteso anche ai creditori non
aderenti, facenti parte della medesima categoria.
- Art. 2929-bis cod. civ. (Espropriazione di beni oggetto di
vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo
gratuito): la norma introduce quella che già alcuni
hanno definito 'revocatoria semplificata'. In breve, il
creditore può agire in via esecutiva, aggredendo i beni
immobili o mobili registrati del proprio debitore, anche se
quest'ultimo ha costituito un vincolo di indisponibilità
(es. fondo patrimoniale, trust, etc.) o ha donato a terzi detti
beni. Il creditore, quindi, non deve più attendere
l'esito del giudizio di merito sulla revocatoria dell'atto
per soddisfarsi sui beni vincolati o trasferiti, purché
abbia trascritto il pignoramento sugli stessi entro un anno
dall'atto di disposizione.
- In materia processuale civile, l'intervento normativo è volto ad una netta accelerazione dei tempi delle procedure esecutive: sono stati dimezzati numerosi termini processuali, a beneficio di una più celere soddisfazione delle ragioni creditorie.
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