L'art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con Legge 96/2017 pubblicata in G.U. del 23 giugno 2017, ha introdotto nel Decreto IVA (DPR 633/1972) nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (di seguito anche "Split Payment").
I successivi Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017 (non ancora pubblicato in G.U.) stabiliscono le regole di attuazione delle novità in commento (di seguito "Decreti ministeriali").
- Il funzionamento dello Split Payment
Il meccanismo dello Split Payment è stato introdotto in Italia nel 2015 al fine di "contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA" 1, in deroga all'ordinario sistema di applicazione dell'IVA di cui alla Direttiva 2006/112/CE.
Questo meccanismo prevede che il cedente o prestatore di un'operazione soggetta a IVA emetta fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti / split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972" e con addebito dell'IVA, senza tuttavia ricevere la corresponsione dell'imposta in rivalsa da parte del cessionario/committente. L'imposta gravante sull'acquisto effettuato o sulla prestazione ricevuta sarà, infatti, versata direttamente all'Erario dal cessionario/committente.
In sede di registrazione della fattura, il cedente o prestatore annoterà l'IVA nel registro vendite senza che questa ricada nella liquidazione periodica. A tal fine le scritture contabili da adottare prevedono che lo storno – sia dell'importo dell'IVA evidenziato "a debito", sia del credito nei confronti del cessionario/committente – possa essere contestuale oppure successivo alla registrazione della fattura.
- I nuovi destinatari dello Split Payment
Fino al 30 giugno 2017 la scissione dei pagamenti era applicata nei confronti di alcuni enti pubblici, mentre a seguito delle modifiche intervenute la platea dei soggetti ai quali occorre fatturare con questo meccanismo è stata notevolmente ampliata. Attualmente sono soggette a Split Payment le operazioni effettuate nei confronti di:
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana 2;
- amministrazioni pubbliche come definite dall'art. 1, c. 2, della L. 196/2009 (c.d. Legge di contabilità pubblica) 3;
- società controllate (maggioranza dei voti o influenza dominante) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate (maggioranza dei voti) direttamente dagli enti pubblici territoriali (regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni);
- società controllate (maggioranza dei voti) direttamente o indirettamente dalle società sub lettere da b) a d) 4.
Inoltre, è stato previsto che:
- lo Split Payment sia esteso alle prestazioni effettuate dai professionisti nonché dai prestatori di servizi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o di acconto;
- a richiesta del fornitore, i cessionari o committenti sopra individuati debbano rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti ai quali si applica lo Split Payment. I fornitori in possesso di tale attestazione sono tenuti ad applicare questo regime.
- Le operazioni escluse dallo Split Payment
Il meccanismo dello Split Payment si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti dei soggetti indicati al paragrafo precedente.
Sono escluse dalla scissione dei pagamenti le operazioni:
- nelle quali il cessionario o committente riveste la qualifica di debitore d'imposta (ad esempio le operazioni soggette a "reverse charge");
- nelle quali l'IVA non è distintamente evidenziata in fattura (ad esempio le operazioni esenti, le operazioni soggette al regime del margine dei beni usati o al regime monofase dell'editoria);
- non documentate da fattura (ad esempio le piccole spese certificate dal fornitore o prestatore mediante ricevuta o scontrino fiscale);
- per le quali il cessionario o committente non effettua alcun pagamento del corrispettivo al fornitore (ad esempio i servizi di riscossione delle entrate ed altri proventi per i quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta).
- L'efficacia temporale delle nuove norme
Le disposizioni in commento si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 ed avranno effetto fino al 30 giugno 2020, in base a quanto disposto dal Consiglio UE con la decisione n. 2017/784 che autorizza l'Italia a prorogare fino a tale data l'efficacia dello Split Payment.
- Le disposizioni di attuazione introdotte con i Decreti ministeriali
Con i Decreti ministeriali sono state definite le modalità e la tempistica di attuazione della nuova normativa attraverso la modifica e l'ampliamento del contenuto del precedente Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015.
Più in particolare i nuovi decreti stabiliscono:
- che l'imposta relativa alle operazioni soggette a Split Payment divenga esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, ma viene data la facoltà alle P.A. o società interessate di optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima;
- che le P.A. e società soggette a Split Payment possano, a loro scelta, versare l'IVA indicata nelle fatture ricevute direttamente all'Erario (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità) oppure far confluire tale imposta nelle ordinarie liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali);
- i criteri per individuare, in sede di prima applicazione, le P.A. e le società destinatarie di fatture soggette a Split Payment;
- una disciplina transitoria di attuazione della nuova normativa al fine di consentire ai soggetti interessati di adeguare i processi ed i sistemi contabili.
- I profili sanzionatori
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che in caso di omissione dell'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment" sulla fattura, il fornitore è punito con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 (ex art. 9, c. 1, D.Lgs. 471/1997).
Nei confronti delle P.A. e delle società cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta non versata, salvo ravvedimento o versamento effettuato con ritardo non superiore a 90 giorni (ex art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997) [5].
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Restiamo a disposizione per ulteriori richieste o chiarimenti sull'argomento.
Footnotes
1Cfr. relazione illustrativa alla Legge 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) e Circolare 1/E del 9 febbraio 2015.
2 E' previsto che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possa essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
3 Queste amministrazioni sono quelle destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4 Un elenco esaustivo dei circa 29.000 soggetti attuali destinatari dello Split Payment è riportato sul sito del MEF al seguente link http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/
5 Cfr. Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015.
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