Con il decreto legge (n. 76) pubblicato il 16 luglio 2020 (il "Decreto Semplificazioni")1 , il Governo ha adottato nuove disposizioni, applicabili principalmente alle società italiane quotate2 , volte a semplificare e accelerare la procedura di approvazione e esecuzione degli aumenti di capitale.

L'articolo 44 del Decreto Semplificazioni introduce alcune misure a favore degli aumenti di capitale da parte di società italiane quotate (o con azioni ammesse alla negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione).

  • Riduzione dei Quorum Richiesti per le delibere dell'Assemblea Straordinaria

    Il quorum deliberativo rafforzato (che richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea3 ) necessario per l'approvazione:

    • degli aumenti di capitale sociale con nuovi conferimenti in denaro o in natura;
    • dell'introduzione nello statuto della clausola che consente di escludere il diritto di opzione entro il limite del 10% del capitale sociale preesistente;
    • dell'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale;
    • è temporaneamente sostituito, per le delibere assunte fino al 30 aprile 2021, con il quorum della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea (a condizione che nell'assemblea sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale).
  • Regole più Flessibili per gli Aumenti di Capitale con Esclusione del Diritto di Opzione

    Lo statuto delle società quotate può consentire che gli aumenti di capitale avvengano con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

    Fino al 30 aprile 2021, il Decreto Semplificazioni:

    1. consente che questa modalità di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione sia approvata dall'assemblea degli azionisti anche in mancanza di espressa previsione statutaria, in linea con quanto previsto dagli ordinamenti stranieri;
    2. innalza il limite quantitativo dal 10% al 20% del capitale sociale preesistente; e
    3. riduce il termine per la convocazione dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare su tale aumento di capitale da 30 a 15 giorni.

    Queste regole provvisorie consentiranno alle società quotate di realizzare operazioni ricapitalizzazione con modalità più agevoli e flessibili, in linea con la prassi internazionale, e, quindi, semplificheranno operazioni di private investment in public equity ("PIPE"). Le PIPE rappresentano un metodo più rapido e meno costoso per raccogliere capitale ma, sino ad oggi, non sono state frequentemente utilizzate in Italia in ragione delle caratteristiche intrinseche del diritto societario italiano.

    In aggiunta a quanto sopra descritto, il Decreto Semplificazioni modifica, in via permanente, l'articolo 2441, comma 4 del Codice Civile. Esso, infatti:

    1. riconosce anche alle società italiane con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione (quale, ad esempio, l'AIM Italia) la facoltà di prevedere in statuto la possibilità che gli aumenti di capitale avvengano con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, salve le condizioni precedentemente descritte;
    2. chiarisce che, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite del 10% è relativo al numero di azioni preesistenti; e
    3. dispone che le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione risultino da apposita relazione degli amministratori
  • Periodo di Sottoscrizione e Diritti di Opzione non Esercitati

    Ai sensi delle attuali disposizioni, una società italiana quotata deve offrire nel mercato regolamento (nel corso del mese successivo e per almeno cinque sedute) i diritti di opzione non esercitati entro il termine di sottoscrizione.

    Il Decreto Semplificazioni rimuove, per le società quotate, l'obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati e riduce, anche per le società italiane non quotate, la durata minima del periodo di sottoscrizione da 15 a 14 giorni.

    Inoltre il Decreto Semplificazioni permette alle società quotate su un mercato regolamentato (o con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione) di prevedere che l'esercizio da parte degli azionisti del diritto di prelazione sulle azioni non optate debba avvenire contestualmente all'esercizio del diritto di opzione (indicando il numero massimo di ulteriori azioni sottoscritte).

    Anche queste disposizioni hanno carattere permanente.

Footnotes

1 Ai sensi del diritto italiano, un decreto legge è adottato dal Governo e ha forza di legge. Tuttavia, un decreto legge perde efficacia se non viene convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Il Parlamento può altresì introdurre emendamenti in sede di conversione.

2 Salvo ove diversamente specificato, il presente memorandum descrive la normativa applicabile a società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani (o di altri paesi dell'Unione Europea).

3 Ai sensi dell'articolo 2368 del Codice Civile, tale quorum deliberativo rafforzato (e la relativa temporanea riduzione) si applica altresì alle società aventi azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante.

Originally published 29 July, 2020

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