Come ben noto, lo scorso giugno sono stati finalmente pubblicati due attesi ed importanti provvedimenti normativi inerenti alla legislazione fiscale applicabile alle società ed imprese degli Emirati Arabi Uniti, consentendo così di completarne una parte essenziale e così di tracciarne un primo quadro complessivo di insieme e che comprenda anche le c.d. "free zones".

La struttura del regime era stata già infatti ben delineata nel suo complesso alla fine dello scorso anno, con il Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses, ma è stato solo con i recenti provvedimenti che si è potuto determinare in concreto anche la regolamentazione riguardante le c.d. " free zones persons", ovvero individuare nel dettaglio a quali specifiche regole le imprese che hanno sede nelle c.d. "zone franche" debbano rimanere soggette.

I provvedimenti cui facciamo riferimento sono la "Cabinet Decision No. 55 of 2023 on Determining Qualifying Income for the Qualifying Free Zone Person for the purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Business" " e la " Ministerial Decision No. 139 of 2023 Regarding Qualifying Activities and Excluded Activities for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses'.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'imposta sulle società negli Emirati Arabi Uniti in tali aree, dobbiamo partire dall'indicazione fornita dal citato Decreto-Legge Federale n. 47 del 2022 che identifica innanzi tutto come soggetto passivo all'imposta sulle società ogni "Free Zone Person"(FZP), ovvero qualsiasi persona giuridica incorporata o altrimenti costituita o registrata in una Zona Franca.

Il legislatore poi pratica una divisione interna, individuando nel gruppo i soggetti che in base alla presenza di determinati requisiti, si potranno qualificare come "Qualifying Free Zone Person"(QFZP), soddisfando determinate condizioni delineate dall'articolo 18 dello stesso Decreto-Legge, ovvero che il soggetto:

  1. Presenti gli elementi necessari ad integrare la fattispecie di "Adequate Substance".
  2. Produca un "Qualifiyng income" come specificatamente descritto in una decisione emessa dal Gabinetto su suggerimento del Ministro.
  3. Non abbia optato per essere soggetto all'imposta sulle società ai sensi dell'articolo 19 di questo Decreto-Legge.
  4. Sia conforme agli articoli 34 e 55 di questo Decreto-Legge.
  5. Soddisfi eventuali ulteriori condizioni stabilite dal Ministro.

Si configurano così due gruppi distinti, ovvero i soggetti qualificati come " Qualifying Free Zone Person " (QFZP) e coloro che, per esclusione, non lo sono ovvero " Not qualifying free zone persons " (NQFZP), con la conseguente applicabilità dei benefici previsti solo al primo gruppo, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Cabinet Decision No. 55 of 2023.

Solo queste ultime, ovvero le QFZP, potranno infatti beneficiare di determinate vantaggiose aliquote fiscali, ma solo se, e qui la normativa aggiunge una ulteriore restrizione, il reddito imponibile possa essere qualificato come "Qualifying income", ovvero:

  • 0% (zero percento) sul Qualifying Income.
  • 9% (nove percento) sul Reddito Tassabile che non è Qualifying income.

In tal modo, introducendo tale concetto di "Qualifying income" (QI), la regolamentazione restringe ancora il campo di applicazione dei benefici facendo riferimento alla natura delle transazioni ed alle parti coinvolte, definendo il quadro complessivo come segue:

  • Tutte le transazioni con altre "Free Zone persons" vengono categorizzate come QI, ad eccezione di quelle derivanti dalle c.d. "Excluded activities".
  • Le transazioni con una a "Non-Free Zone Person" vengono considerate QI solo in relazione alle c.d. "Qualifying Activities", e mai per le "Excluded activities" che non vengono mai prese in considerazione in ogni caso.
  • Ogni altra transazione che riguardi qualsiasi altro reddito che le "Qualifying Free Zone Persons" possano ottenere, purché, "conditio sine qua non", soddisfi i requisiti del c.d. "de minimis", che andremo vedere a breve.

Le due categorie introdotte di "Qualifying Activities" e "Excluded activities" sono definite così rispettivamente all'Art. 2 e 3 della Decisione Ministeriale n. 139 del 2023.

Le " Excluded activities " comprendono un insieme di 7 attività specifiche:

  1. Qualsiasi transazione con persone fisiche, ad eccezione delle transazioni relative alla proprietà e gestione di navi, servizi di gestione di fondi, servizi di gestione patrimoniale e finanziamenti e leasing di aeromobili.
  2. Attività bancarie.
  3. Attività assicurative, tranne la riassicurazione.
  4. Attività di finanza e leasing, ad eccezione dei servizi di tesoreria e finanziamento alle Parti Correlate e finanziamento e leasing di aeromobili.
  5. Proprietà o sfruttamento di proprietà immobiliari, diverse dalle proprietà commerciali situate in una Zona Franca, dove la transazione riguarda altre Persone della Zona Franca.
  6. Proprietà o sfruttamento di beni di proprietà intellettuale.
  7. Qualsiasi attività ausiliaria alle attività sopra menzionate.

Le "Qualifying Activities" comprendono invece un gruppo di 13 attività:

  1. Produzione di beni o materiali.
  2. Lavorazione di beni o materiali.
  3. Detenzione di azioni e altre obbligazioni.
  4. Proprietà, gestione e operazione di navi.
  5. Servizi di riassicurazione soggetti alla supervisione regolamentare dell'autorità competente nello Stato.
  6. Servizi di gestione di fondi soggetti alla supervisione regolamentare dell'autorità competente nello Stato.
  7. Servizi di gestione patrimoniale e di investimento soggetti alla supervisione regolamentare dell'autorità competente nello Stato.
  8. Servizi di sede centrale per le Parti Correlate.
  9. Servizi di tesoreria e finanziamento alle Parti Correlate.
  10. Finanziamento e leasing di aeromobili, inclusi i motori e i componenti riparabili.
  11. Distribuzione di beni o materiali in una Zona Designata a un cliente che rivende tali beni o materiali, o parti di essi, o li elabora o modifica per scopi di vendita o rivendita.
  12. Servizi logistici.
  13. Qualsiasi attività ausiliaria alle attività sopra menzionate.

Per quanto riguarda infine la regola "de minimis", che sembra agire come una sorta di disposizione a chiusura, l'Art. 4 della Decisione del Gabinetto n. 55 del 2023 prevede un'esenzione dalla tassazione per una "piccola o incidentale" quantità di c.d. "Not Qualified Income" (ovvero derivante da attività c.d. escluse, o che non rientrano comunque nella categoria di "Qualified Income"), ma solo se non superi i 5 milioni di Dirham o il 5% del fatturato totale.

In tale calcolo del "de minimis" non sono presi in considerazione i redditi da proprietà immobiliari situate in una "Free Zone" derivanti da transazioni con "Not Free Zone Persons" riguardanti proprietà commerciali o con qualsiasi altro soggetto riguardante proprietà immobiliari non commerciali, o attribuibili ad un "Domestic Permanent Establishment" o ad un "Foreign Permanent Establishment" di una "Qualifying Free Zone Person".

Da tenere infine in considerazione come la presenza di reddito derivante da "Excluded Activities" o da qualsiasi altra fonte che non rientri nella categoria di "Qualified Income", potrà sempre comportare, salvo che la regola de minimis non sia applicabile, l'esclusione in toto del soggetto dal regime fiscale speciale.

Se infatti la regola de minimis non dovesse potersi applicare o se l'entità non dovesse soddisfare più le necessarie qualifiche o requisiti necessari per l'applicazione dell'esenzione, sarà soggetta tenuta all'aliquota ordinaria dell'imposta sulle società del 9%, per un periodo di almeno cinque anni.

Requisiti che sono stabiliti da apposite Decisioni ministeriali e che si occupano di disciplinare ad esempio, come richiamato dall'Art. 5, 1, b della Decisione Ministeriale n. 139 del 2023, i criteri per la preparazione e la conservazione di bilanci finanziari, come la soggezione a revisione contabile, ed il cui rispetto appunto è propedeutico al fine di poter accedere al regime fiscale qualificato.

In conclusione, l'analisi ora fatta delle novità normative, ben lungi dall'essere esaustiva, mette in evidenza come il nuovo regime fiscale delle società degli Emirati Arabi Uniti si stia strutturando passo per passo in maniera sempre più organica, nell'ottica, insieme ad altre misure, del mantenimento della competitività sul mercato per le aziende locali.

Un regime che, come avviene sempre durante periodi di cambiamento, richiederà del tempo per maturare e consolidarsi insieme al contemporaneo sviluppo delle competenze, della giurisprudenza e delle relative prassi, sia da parte dei professionisti che delle autorità competenti.

Data inoltre la crescente complessità e novità del sistema, è ora una priorità per ogni soggetto interessato comprendere in pieno le implicazioni fiscali che lo afferiscono e quindi strutturare le transazioni commerciali di conseguenza, garantendo al tempo stesso il rispetto degli obblighi normativi insieme alla massimizzazione dei benefici e delle opportunità che ne possono emergere. Obiettivo per il cui raggiungimento si consiglia sempre, ad ogni altitudine, di affidarsi a professionisti qualificati.

È probabile infine che nei prossimi mesi le autorità competenti intervengano con ulteriori provvedimenti e chiarificazioni interpretative che potrebbero introdurre elementi di particolare interesse.

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