_Ed eccoci nel terzo anno di calendario della pandemia di Covid-19; un periodo in cui l'industria dei fondi ha affrontato una vasta gamma di sfide, dall'adattamento alle restrizioni di viaggio e di lavoro, agli estremi della volatilità dei mercati. Allo stesso tempo, abbiamo visto le prime fasi di integrazione delle controversie in materia di finanza sostenibile da parte dell'UE al fine di sostenere il cd. ‘green deal' europeo, quel corpo legislativo significativo che si aggiunge a un onere normativo già significativo per i professionisti finanziari dell'UE.

In questa newsletter, esaminiamo alcuni degli ultimi sviluppi e quelli in cantiere per i fondi d'investimento nel 2022 in materia di trading, distribuzione, ESG e strutture dei fondi

TRADING

Vendita allo scoperto

Durante il rapido drawdown del mercato all'inizio della pandemia di Covid-19, l'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (European Securities and Markets Authority - ESMA) ha preso provvedimenti per abbassare la soglia di notifica per le posizioni short ai sensi del regolamento UE sulle vendite allo scoperto (Regolamento (UE) n. 236/2012, Short Selling Regulation - SSR) dallo 0,2% allo 0,1% su base temporanea, sebbene ciò sia stato soggetto a una serie di rinnovi e alla fine è stato applicato fino al 19 marzo 2021, quando la soglia di divulgazione è tornata allo 0,2%.

La soglia di comunicazione più bassa sarà ora applicata in modo permanente a partire dal 31 gennaio 2022, poiché l'11 gennaio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento Delegato (UE) 2022/27 della Commissione per ridurre la soglia SSR per la comunicazione di una posizione corta netta significativa in azioni alle autorità nazionali competenti dell'UE dallo 0,2% allo 0,1% del capitale sociale emesso dalla società interessata.

Si ricorda che i requisiti di notifica delle posizioni corte nette ai sensi del SSR si applicano ai gestori degli investimenti indipendentemente da dove hanno sede e si applicano alle azioni di qualsiasi emittente ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione UE (a meno che le relative azioni non siano escluse).

Le società interessate da questa normativa dovrebbero quindi garantire che i loro quadri operativi e di conformità siano aggiornati per riflettere questo abbassamento permanente della soglia di notifica.

MiFID Quick Fix

La Commissione Europea ha pubblicato nel febbraio 2021 la sua direttiva MiFID II "Quick Fix" (Direttiva (UE) 2021/338), che ha riconosciuto la perturbazione causata dalla pandemia Covid-19 e ha anche considerato le preoccupazioni del mercato nel tentativo di snellire alcuni requisiti normativi. Le sue modifiche saranno applicate dal 28 febbraio 2022.

Il numero di parole della MiFID II e della sua legislazione sui derivati supera quello di Guerra e Pace, quindi non sarà una sorpresa che ci sia poco di veloce nel Quick Fix. Piuttosto che tentare di esaminare l'intero regime in dettaglio, ci limitiamo qui a guardare alcune questioni principali rilevanti per le cosietà di investimento dell'UE.

Segnalazione della migliore esecuzione

Ci sono due serie di norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards - RTS) applicabili alla segnalazione della migliore esecuzione ai sensi della MiFID II: RTS 27 (applicabile alle sedi di esecuzione) e RTS 28 (applicabile alle società di investimento). Sono state identificate numerose carenze in queste relazioni; in definitiva, che rilevanza o valore hanno questi dati per un investitore finale? Come misura a breve termine, la Commissione Europea ha introdotto una deroga all'obbligo per le sedi di esecuzione di produrre relazioni sulla migliore esecuzione, che dovrebbe terminare nel febbraio 2023. E, il 23 dicembre 2021, si è conclusa una consultazione ESMA sull'applicazione degli RTS 27 e RTS 28. La consultazione includeva modifiche suggerite alle RTS 27 e RTS 28, quindi il risultato del processo di consultazione è qualcosa da considerare nel 2022.

Ricerca di re-bundling

Una delle conseguenze impreviste delle modifiche all'unbundling della ricerca sotto la MiFID II è stata la diminuzione della copertura della ricerca dei broker degli emittenti più piccoli. Il Quick Fix mira a invertire questa tendenza consentendo alle società di raggruppare i costi di ricerca ed esecuzione per quanto riguarda gli emittenti a piccola e media capitalizzazione, la cui capitalizzazione di mercato non supera 1 miliardo di Euro. Per beneficiare di questo sgravio, i gestori devono informare i loro clienti che hanno stipulato un accordo con il fornitore di ricerca per identificare la parte di qualsiasi pagamento attribuibile alla ricerca.

Comunicazioni ai clienti

Al fine di risparmiare alberi ed energia, il metodo predefinito per le aziende di comunicare con i loro clienti sarà cambiato passando da una comunicazione cartacea a una comunicazione elettronica. Tuttavia, i clienti al dettaglio potranno scegliere di continuare a ricevere comunicazioni su carta.

Cambio di prodotto

Quando le società forniscono consulenza sugli investimenti o la gestione del portafoglio che comporta il cambio di strumenti finanziari, devono fornire informazioni ai clienti se i benefici del cambio superano i costi. Tuttavia, non saranno tenute a svolgere questa analisi per i clienti professionali (a meno che tali clienti non scelgano di optare per l'adesione). Questo semplificherà significativamente quello che altrimenti sarebbe un processo complicato per le aziende che gestiscono conti segregati su base discrezionale per i clienti professionali.

DISTRIBUZIONE

Sollecitazione inversa

Da quando la direttiva sulla distribuzione transfrontaliera è entrata in vigore lo scorso agosto, abbiamo visto un'inevitabile divergenza tra gli Stati membri sulle regole di cd. pre-marketing per i fondi che sono soggetti ai regimi nazionali di collocamento privato (national private placement regime - NPPR). La Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario lussemburghese (CSSF) ha un sistema di notifica semplice per i fondi che vengono distribuiti sotto NPPR, ma la sfida principale per le società che cercano di distribuire su una base NPPR è che ora devono affrontare il pre-marketing su una base di giurisdizione per giurisdizione, oltre a dover completare le registrazioni NPPR che seguono.

Una conseguenza di ciò è stato il continuo interrogarsi sulla cd. reverse solicitation (sollecitazione inversa), qualcosa che è stato sotto i riflettori normativi per un po' di tempo. Come promemoria, ai sensi della direttiva sulla distribuzione transfrontaliera, tutta l'attività di distribuzione di fondi applicabile prima del passaporto è considerata rientrare nel cd. pre-marketing, che di fatto esclude la sollecitazione inversa come via di accesso al mercato.

Nell'ambito della continua attenzione normativa, il 17 dicembre 2021, l'ESMA ha scritto alla Commissione Europea per spiegare i limiti delle informazioni in possesso delle autorità nazionali competenti relative alla reverse solicitation. Inoltre, il 13 gennaio 2022, l'ESMA ha pubblicato una dichiarazione pubblica per ricordare alle società i requisiti della MiFID II sulla fornitura di servizi di investimento a clienti al dettaglio o professionali da parte di società non stabilite o situate nell'Unione Europea. In particolare, l'attenzione si concentra sull'attività transfrontaliera delle imprese nel Regno Unito post-Brexit, che cercano di sollecitare i clienti nell'UE, ma poi semplicemente includono clausole contrattuali per far sembrare che questa attività avvenga su iniziativa esclusiva del cliente.

Nonostante i cambiamenti introdotti dalla direttiva sulla distribuzione transfrontaliera, la sollecitazione inversa è ancora consentita in alcune circostanze, anche se il suo campo di applicazione si sta restringendo e rimane molto sotto i riflettori della vigilanza.

PRIIPS KIDs

Alla fine del 2021, molte società aspettavano con ansia la data di entrata in vigore a partire dalla quale gli OICVM avrebbero dovuto fornire i documenti informativi chiave (KIDs) ai sensi del Regolamento PRIIPs. Il 23 novembre 2021, il Parlamento Europeo ha votato per estendere l'esenzione degli OICVM dal fornire i PRIIPS KIDs, e ha spostato la data di attuazione dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023. Va inoltre notato che un KIID per OICVM non sarà più necessario finché verrà prodotto un PRIIPs KID, eliminando una precedente disposizione che richiedeva di produrli in tandem per un certo periodo di tempo.

ESG

Il quadro normativo dell'UE relativo alla finanza sostenibile è un sistema enormemente complesso di regole, che sta subendo una sorta di nascita difficile, in gran parte a causa dell'ampiezza e della natura del suo campo di applicazione, ma anche della misura in cui si applica non solo agli operatori del mercato finanziario all'interno e all'esterno dell'UE, ma anche alle imprese commerciali. Il 2022 vedrà ulteriori sviluppi e la continuazione dei dibattiti sull'applicazione, come l'attuale questione se l'energia nucleare debba essere considerata nella "tassonomia UE" per le attività sostenibili.

Il Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) rappresenta il fulcro del quadro della finanza sostenibile dell'UE. La sua attuazione è un'impresa enormemente complessa, e abbiamo già visto un ritardo nell'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards - RTS) al 1° luglio 2022, che era già una data di applicazione ritardata. Il 25 novembre 2021, la Commissione Europea ha confermato che, a causa della lunghezza e dei dettagli tecnici dei 13 RTS in esame, sta ulteriormente posticipando la data di applicazione degli RTS al 1° gennaio 2023. Sebbene questo rinvio sia accolto con favore, si ricorda agli operatori dei mercati finanziari che, qualora debbano fornire informazioni ai sensi dell'SFDR, ci si aspetta che si conformino ai requisiti sulla base dei migliori sforzi fino ad allora.

Al fine di consentire alle società di conformarsi all'SFDR, le stesse devono ricevere dati ESG rilevanti dalle loro partecipazioni sottostanti. La chiave per questo sarà la direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale dell'UE (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), che sarà applicata dal 1° gennaio 2023 e che sostituisce la direttiva sulla rendicontazione non finanziaria. La CSRD estende la portata del regime di divulgazione della sostenibilità dell'UE alle grandi società private e alle piccole e medie imprese (PMI) quotate.

STRUTTURE DI FONDI

Proposta di direttiva che modifica le direttive GEFIA e OICVM

Il 25 novembre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di direttiva che modifica le direttive 2011/61/UE (direttiva GEFIA) e 2009/65/CE (direttiva OICVM) (la "Proposta"). La Proposta è stata pubblicata a seguito di una consultazione pubblica sul funzionamento della direttiva GEFIA. Nonostante il riscontro complessivamente positivo, sono state individuate le seguenti aree principali che richiedono ulteriori miglioramenti per tenere conto dei nuovi sviluppi dall'entrata in vigore della direttiva, al fine di preservare la stabilità finanziaria e la protezione degli investitori:

  • Introduzione di regole armonizzate per i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi attivi nel campo del prestito diretto. Tali fondi possono fornire una fonte alternativa di finanziamento e assorbire gli shock quando la liquidità è limitata, continuando a fornire finanziamenti quando i prestatori tradizionali si ritirano dal mercato. La Proposta mira a rendere i finanziamenti più accessibili alle imprese>
  • Miglioramento dell'offerta di servizi di depositario nei mercati più piccoli (si noti che ciò non creerebbe un passaporto depositario): le attuali disposizioni della direttiva sui fondi di investimento alternativi prevedono che il depositario sia nominato nello stesso Stato membro del fondo di investimento alternativo, il che appare difficile per i mercati più piccoli e concentrati a causa del minor numero di fornitori di servizi disponibili. La Proposta consentirebbe a tali mercati di accedere ai servizi di depositario a livello transfrontaliero fino a quando non sarà possibile un'ulteriore armonizzazione a livello dell'Unione.
  • Inclusione dei depositari centrali di titoli (Central Securities Depositaries - CSD) nella catena di custodia quando forniscono servizi di custodia concorrenti per garantire che i depositari possano adempiere ai loro obblighi e salvaguardare la tutela degli investitori. È stato osservato che i depositari sono talvolta impossibilitati a svolgere i loro compiti, come i compiti di sorveglianza, quando le attività del fondo sono custodite da CSD che non sono considerati come delegati del depositario. Tuttavia, la Proposta non crea ulteriori obblighi di adeguate verifiche per i depositari in quanto i CSD autorizzati sono già soggetti a rigorosi requisiti settoriali e a vigilanza.
  • Ulteriore chiarimento dei requisiti per i gestori di fondi che delegano alcune funzioni a terzi, garantendo che aderiscano a standard elevati applicabili in tutta l'Unione al fine di migliorare la protezione degli investitori. La Proposta prevede la segnalazione all'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) degli accordi di delega nei casi in cui la gestione del rischio o del portafoglio sia delegata al di fuori dell'Unione.
  • Miglioramento del livello dei dati raccolti attraverso la segnalazione regolamentare, creando uno spazio dati comune per la segnalazione da parte dei GEFIA e degli OICVM per consentire una segnalazione efficiente e ridurre al minimo i costi e gli oneri di segnalazione; e/li>
  • Armonizzazione della disponibilità di strumenti di gestione della liquidità (liquidity management tools - LMT) in tutta l'Unione. I gestori di fondi aperti sarebbero in grado di sospendere temporaneamente il riacquisto/rimborso delle quote o azioni, ma sarebbero anche tenuti a scegliere almeno un altro strumento di gestione della liquidità di loro scelta.

Questa direttiva, una volta adottata, sarebbe soggetta a valutazione 5 anni dopo la data del suo recepimento.

Revisione del Regolamento ELITF

La Commissione Europea ha pubblicato una proposta di revisione del Regolamento ELTIF il 25 novembre 2021. Questo alla luce del fatto che, a causa dei loro requisiti tecnici di ammissibilità, gli ELTIF sono stati una sorta di fallimento come prodotto, visto che ad ottobre 2021 vi sono solo 57 in tutta l'UE, secondo i dati della Commissione Europea stessa.

La proposta di revisione del Regolamento ELTIF estenderebbe i tipi di attività in cui gli ELTIF possono investire, come strumenti azionari o quasi-azionari emessi da imprese di portafoglio qualificate o da loro controllate, strumenti di debito, emissione di prestiti da parte degli ELTIF, partecipazioni in fondi sottostanti, attivi tangibili, cartolarizzazioni. I limiti precedenti sulla composizione del portafoglio verrebbero aumentati permettendo ai gestori una maggiore flessibilità. Per quanto riguarda le disposizioni sull'indebitamento, gli ELTIF commercializzati agli investitori al dettaglio sarebbero in grado di prendere in prestito fino al 50% del valore del loro capitale, mentre quelli commercializzati solo agli investitori professionali potrebbero prendere in prestito fino al 100%; inoltre, il prestito sarebbe consentito anche allo scopo di effettuare investimenti o fornire liquidità e, in determinate circostanze, potrebbe essere effettuato in una valuta diversa da quella degli attivi da acquistare. Ulteriori modifiche nella proposta di Revisione del Regolamento ELTIF riguarderebbero tra l'altro le politiche di riscatto, i requisiti minimi di investimento e le disposizioni sul conflitto di interessi che riguardano i gestori degli ELTIF.

La proposta di revisione del regolamento ELTIF è ora all'esame del Parlamento Europeo e del Consiglio, e il loro risultato è atteso nel corso dell'anno.

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